Art. 3 Composizione dell'Osservatorio regionale antimafia 1. L'Osservatorio regionale antimafia e' composto da cinque componenti, nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della differenza di genere, di riconosciuta onorabilita' e per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011. Due componenti sono indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale. 2. I componenti assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alle organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera legislatura e le loro funzioni restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti. 3. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, ne' svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. 4. L'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia e' incompatibile con l'espletamento di qualunque attivita' di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico. 5. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilita' dell'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia sia sopravvenuta all'elezione, ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilita'. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.