Art. 3 
 
         Composizione dell'Osservatorio regionale antimafia 
 
  1.  L'Osservatorio  regionale  antimafia  e'  composto  da   cinque
componenti, nominati  dal  Consiglio  regionale  nel  rispetto  della
differenza di genere, di riconosciuta onorabilita' e per i quali  non
sussistano le cause  di  divieto,  decadenza  o  sospensione  di  cui
all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011. Due componenti  sono
indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale. 
  2. I  componenti  assicurano  indipendenza  di  giudizio  e  azione
rispetto alle organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera
legislatura e le loro funzioni restano prorogate fino alla nomina dei
nuovi componenti. 
  3. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia, per tutto il
periodo del mandato, non possono rivestire  cariche  pubbliche  anche
elettive, ovvero incarichi  in  partiti  politici,  ne'  svolgere  le
funzioni di  amministratore  di  ente,  impresa  o  associazione  che
riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. 
  4. L'incarico di componente dell'Osservatorio  regionale  antimafia
e' incompatibile con l'espletamento di qualunque attivita' di  lavoro
che possa presentare  conflitto  di  interessi  con  le  attribuzioni
proprie dell'incarico. 
  5. Quando vi siano fondati motivi per ritenere  che  una  causa  di
incompatibilita'  dell'incarico   di   componente   dell'Osservatorio
regionale antimafia sia sopravvenuta all'elezione, ovvero che  esista
al momento dell'elezione, il Presidente del  Consiglio  regionale  la
contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per  formulare
osservazioni o per rimuovere la causa di  incompatibilita'.  Entro  i
dieci   giorni   successivi   il   Consiglio    regionale    delibera
definitivamente sulla decadenza dall'incarico.