Art. 5 Azioni orientate verso l'educazione e la cultura della legalita' 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), e dall'art. 7, comma 16, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), la Regione promuove la diffusione della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attivita' criminose di tipo organizzato e mafioso. 2. Per le finalita' previste dal comma 1 la Regione individua come prioritari tutti quegli interventi atti a valorizzare il tessuto sociale estraneo alle infiltrazioni e le pratiche virtuose delle istituzioni locali, per evitare ogni rischio di radicamento di culture e pratiche mafiose. 3. Le attivita' di promozione previste dal comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 4. I comuni collaborano con la Regione nel porre in essere azioni di forte valore simbolico orientate verso l'educazione e la cultura della legalita' anche attraverso l'intitolazione di vie e piazze a vittime della criminalita' organizzata e di stampo mafioso, nel rispetto della normativa statale. 5. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale puo' procedere, altresi', all'istituzione di una o piu' borse di studio a favore di studenti del Friuli-Venezia Giulia, che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di uno studio coerenti con l'oggetto e le finalita' della presente legge anche al fine di formare professionalita' specifiche. 6. Gli oneri derivanti dalle finalita' previste dal comma 5 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.