Art. 5 
 
                 Azioni orientate verso l'educazione 
                    e la cultura della legalita' 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto  dalla  legge  regionale  29  aprile
2009, n. 9 (Disposizioni in  materia  di  politiche  di  sicurezza  e
ordinamento della polizia locale), e dall'art.  7,  comma  16,  della
legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014),  la
Regione promuove la diffusione della cultura della legalita' e  della
cittadinanza responsabile nei confronti di categorie o gruppi sociali
soggetti a  rischio  di  infiltrazione  o  radicamento  di  attivita'
criminose di tipo organizzato e mafioso. 
  2. Per le finalita' previste dal comma 1 la Regione individua  come
prioritari tutti quegli interventi  atti  a  valorizzare  il  tessuto
sociale estraneo alle infiltrazioni  e  le  pratiche  virtuose  delle
istituzioni locali,  per  evitare  ogni  rischio  di  radicamento  di
culture e pratiche mafiose. 
  3. Le attivita' di promozione previste dal comma 1 sono  realizzate
senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 
  4. I comuni collaborano con la Regione nel porre in  essere  azioni
di forte valore simbolico orientate verso l'educazione e  la  cultura
della legalita' anche attraverso l'intitolazione di vie  e  piazze  a
vittime della criminalita'  organizzata  e  di  stampo  mafioso,  nel
rispetto della normativa statale. 
  5. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale puo'  procedere,
altresi', all'istituzione di una o piu' borse di studio a  favore  di
studenti del Friuli-Venezia Giulia, che si sono distinti  per  merito
scolastico e per l'elaborazione di uno studio coerenti con  l'oggetto
e le  finalita'  della  presente  legge  anche  al  fine  di  formare
professionalita' specifiche. 
  6. Gli oneri derivanti dalle finalita' previste dal comma  5  fanno
carico al bilancio del Consiglio regionale.