Art. 6 
 
                Azioni orientate verso la prevenzione 
                   e il contrasto della corruzione 
 
  1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n.
190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la   repressione   della
corruzione e dell'illegalita' nella  pubblica  amministrazione),  dal
decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2013,  n.  62
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165),
e dal decreto legislativo 8  aprile  2013,  n.  39  (Disposizioni  in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6  novembre
2012, n. 190), la Regione assicura l'esecuzione  di  apposite  azioni
orientate alla prevenzione e  al  contrasto  della  corruzione  anche
mediante: 
    a) l'emanazione di un parere da parte dell'Osservatorio regionale
antimafia relativamente alla bozza di Piano triennale di  prevenzione
della corruzione della Giunta e del Consiglio regionale; 
    b)   l'organizzazione   di   seminari    di    aggiornamento    e
approfondimento  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  con
l'apporto e la collaborazione delle forze dell'ordine  a  seguito  di
apposita stipula d'intesa con la Regione o gli enti locali. 
  2. La Regione istituisce un centro di documentazione,  aperto  alla
fruizione dei cittadini, per la  raccolta  e  per  la  diffusione  di
materiali, relazioni e statistiche sui fenomeni connessi  al  crimine
organizzato  e  mafioso  con  specifico  riferimento  al   territorio
regionale.