Art. 7 Rapporti con il volontariato, le organizzazioni sindacali e le associazioni ambientaliste 1. Per le finalita' previste dalla presente legge la Regione promuove iniziative di formazione, di scambio di informazioni e stipula convenzioni con: a) le organizzazioni sindacali; b) le associazioni di imprese; c) le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale); d) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalita' e del contrasto alla criminalita' organizzata e mafiosa sul territorio regionale da almeno due anni. 2. La Regione e' autorizzata a erogare contributi ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d), per la realizzazione di attivita' di prevenzione dei fenomeni di criminalita' organizzata e dei reati di stampo mafioso o per attivita' di assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati della criminalita' organizzata, dell'usura o dell'estorsione.