Art. 7 
 
      Rapporti con il volontariato, le organizzazioni sindacali 
                   e le associazioni ambientaliste 
 
  1. Per le  finalita'  previste  dalla  presente  legge  la  Regione
promuove iniziative di  formazione,  di  scambio  di  informazioni  e
stipula convenzioni con: 
    a) le organizzazioni sindacali; 
    b) le associazioni di imprese; 
    c)  le  associazioni  ambientaliste  individuate  dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  ai  sensi
dell'art. 13 della legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale); 
    d)  le  organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni  di
promozione  sociale  operanti  nel   settore   dell'educazione   alla
legalita' e del contrasto alla criminalita' organizzata e mafiosa sul
territorio regionale da almeno due anni. 
  2. La Regione e' autorizzata a erogare contributi  ai  soggetti  di
cui al comma 1, lettere c) e d), per la realizzazione di attivita' di
prevenzione dei fenomeni di criminalita' organizzata e dei  reati  di
stampo mafioso o  per  attivita'  di  assistenza  legale  e  supporto
psicologico per le vittime dei reati della criminalita'  organizzata,
dell'usura o dell'estorsione.