Art. 9 
 
          Azioni finalizzate al recupero di beni confiscati 
 
  1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo  riutilizzo  a
fini sociali dei beni  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  e
mafiosa ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  n.  159/2011,
attraverso: 
    a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni; 
    b) la concessione di contributi agli  enti  locali  di  cui  alla
lettera a),  per  concorrere  alla  realizzazione  di  interventi  di
restauro  e  risanamento  conservativo,  ristrutturazione   edilizia,
ripristino tipologico,  nonche'  arredo  degli  stessi  al  fine  del
recupero dei beni immobili loro assegnati; 
    c)  l'erogazione  di  contributi  agli   assegnatari   dei   beni
confiscati, per favorirne il riutilizzo in funzione sociale, mediante
la stipula di accordi di programma; 
    d)   la    collaborazione    con    l'Agenzia    nazionale    per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata. 
  2. La Regione puo' stanziare contributi per favorire e sostenere la
continuita'  lavorativa  delle  aziende  sequestrate  e  non   ancora
confiscate, al fine  di  salvaguardare  il  patrimonio  produttivo  e
occupazionale esistente.