Art. 9 Azioni finalizzate al recupero di beni confiscati 1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalita' organizzata e mafiosa ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 159/2011, attraverso: a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni; b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico, nonche' arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati; c) l'erogazione di contributi agli assegnatari dei beni confiscati, per favorirne il riutilizzo in funzione sociale, mediante la stipula di accordi di programma; d) la collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. 2. La Regione puo' stanziare contributi per favorire e sostenere la continuita' lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.