Art. 10 Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 12/2011 1. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 12/2011 e' sostituito dal seguente: «3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di cui all'art. 10, e' chiuso, per il trasporto, in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.».