Art. 13 Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 12/2011 1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 12/2011 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I cimiteri per animali d'affezione di cui alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.».