Art. 10 
 
                    Controlli, decadenza e revoca 
 
  1. Le strutture individuate dal programma di cui all'art. 6,  comma
3, quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione  degli
interventi ivi previsti sono deputate  al  controllo  sulla  corretta
gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le  modalita'
previste dagli atti stessi. 
  2.  La  perdita  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  nel  periodo
intercorrente fra il riconoscimento del contributo o dell'incentivo e
la  sua  completa  erogazione  costituisce  causa  di  decadenza  dai
contributi e dagli incentivi, con recupero delle somme  eventualmente
erogate ai sensi del comma 4. 
  3. Il  mancato  adempimento,  totale  o  parziale,  degli  obblighi
assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei contributi o
degli incentivi, con recupero degli importi eventualmente erogati  ai
sensi del comma 4. 
  4. In caso di revoca o decadenza dai contributi o  dagli  incentivi
di cui alla presente legge il  beneficiario  deve  restituire,  entro
quindici giorni dalla comunicazione dell'atto  di  revoca,  le  somme
eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali maturati nel
periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella di  adozione
dell'atto, calcolati al tasso  previsto  dall'art.  1284  del  codice
civile. 
  5. Il CORECOM provvede alla rilevazione e alla messa a disposizione
dei dati necessari per il controllo della permanenza dei requisiti di
cui all'art. 3.