Art. 11 
 
                     Norma sugli aiuti di Stato 
 
  1. Gli interventi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti
di Stato, sono concessi nel rispetto delle  condizioni  previste  dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  ovvero
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e  nel
rispetto delle deliberazioni regionali recanti modalita'  applicative
del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n.  1407/2013
nel caso in cui si eroghino  incentivi  nell'ambito  delle  politiche
attive del lavoro.