Art. 12 
 
Clausola  valutativa   e   rapporto   sullo   stato   delle   imprese
                           d'informazione 
 
  1. L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.  A  tal  fine,
con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta  alla  competente
commissione  assembleare  una  relazione  che  contiene  le  seguenti
informazioni: 
    a) le somme stanziate e  l'importo  dei  finanziamenti  concessi,
distinti per tipologia di beneficiario; 
    b) il numero di domande  presentate,  accolte,  finanziate  ed  i
risultati ottenuti; 
    c) la modalita' di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti; 
    d) il numero di imprese avviate grazie alle  iniziative  attivate
in base all'art. 8 della presente legge. 
  2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge la Giunta
presenta alla competente commissione assembleare una relazione  sullo
stato di attuazione della legge. 
  3. Con cadenza triennale l'Assemblea legislativa, d'intesa  con  il
CORECOM,   realizza   un   rapporto   sullo   stato   delle   imprese
d'informazione emiliano-romagnole. Il rapporto distingue le imprese a
seconda della dimensione e  della  distribuzione  territoriale  delle
stesse e contiene, in particolare, informazioni su: 
    a) il numero d'imprese e la tipologia di servizio offerto; 
    b) il numero d'imprese che si sono  costituite  nel  triennio  di
riferimento e quelle che hanno cessato l'attivita'; 
    c) il numero di addetti e la tipologia di contratto; 
    d)  il  fatturato  distinto  per  tipologia  di  attivita',   con
particolare riferimento alle entrate derivanti da pubblicita'. 
  4. Le competenti strutture di Assemblea  legislativa  e  Giunta  si
raccordano per la migliore valutazione della presente legge.