Art. 3 
 
          Requisiti per l'accesso a contributi e incentivi 
 
  1. Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, le
imprese dell'informazione di cui all'art. 2  iscritte  da  almeno  un
anno nel ROC, che operano nella Regione Emilia-Romagna e che: 
    a) svolgono l'attivita' disponendo di una  testata  giornalistica
regolarmente registrata al tribunale  competente,  con  un  direttore
responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti; 
    b)  dispongono  di  una  redazione  giornalistica   composta   da
giornalisti, professionisti o pubblicisti, dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo pieno o part-time; 
    c) si avvalgono, per l'attivita' giornalistica, esclusivamente di
personale iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'art. 26  della
legge 3 febbraio  1963,  n.  69  (Ordinamento  della  professione  di
giornalista), assunto nel rispetto  della  contrattazione  collettiva
nazionale del comparto o retribuito mediante equo compenso cosi' come
definito dalla legge 31 dicembre 2012,  n.  233  (Equo  compenso  nel
settore giornalistico) coerentemente con  i  principi  stabiliti  dal
Patto per il lavoro; 
    d) sono in regola con il versamento dei  contributi  all'Istituto
nazionale di previdenza  dei  giornalisti  italiani  (INPGI)  per  il
personale giornalistico; 
    e) sono in regola con il versamento dei contributi  previdenziali
per il restante personale; 
    f) sono in regola  con  il  pagamento  degli  stipendi.  In  caso
contrario, a pena di  decadenza  dal  contributo  o  altro  incentivo
riconosciuto e con recupero  delle  somme  eventualmente  erogate  ai
sensi dell'art. 10 comma 4,  hanno  l'obbligo  di  rientrare  in  una
situazione di regolarita' entro tre mesi dalla data di riconoscimento
del contributo o incentivo stesso; nelle more del periodo  necessario
alla regolarizzazione, l'effettiva erogazione  del  contributo  o  di
altro incentivo e' sospesa; 
    g) dedicano all'informazione locale autoprodotta una foliazione o
un numero di articoli pubblicati  o  un  numero  di  lanci  d'agenzia
(take) o una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto  diurno
(ore 7 - 24.00) pari a una quota complessiva  di  almeno  il  60  per
cento dell'attivita' giornalistica svolta dalla propria redazione; 
    h) sono in regola con le norme che  disciplinano  il  diritto  al
lavoro dei disabili avendo ottemperato  alle  disposizioni  contenute
nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro  dei
disabili); 
    i) sono in regola con gli adempimenti previsti dalle norme  sulla
sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 
    j) non hanno effettuato negli ultimi sei mesi  licenziamenti  per
motivi economici di personale adibito alle  stesse  mansioni  cui  si
riferiscono le assunzioni; 
    k) non hanno in atto provvedimenti  di  sospensione  o  riduzione
dell'orario di lavoro di personale adibito alle stesse  mansioni  cui
si riferiscono le assunzioni. 
  2. Fermi restando i requisiti di cui  al  comma  1,  per  usufruire
degli interventi previsti le imprese dell'informazione devono  essere
in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
    a) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) - DTT: 
      1) segnale di copertura del territorio ricadente per almeno  il
70 per cento in territorio emiliano-romagnolo o, in alternativa,  per
il 90 per cento  del  territorio  emiliano-romagnolo  per  chilometri
quadrati illuminati, o comunque  garantire  la  piena  copertura  del
territorio provinciale in cui ha sede l'emittente; 
      2)  redazione  giornalistica   con   almeno   due   giornalisti
dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti  non
superiore alla meta' dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti
nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici; 
      3) trasmettere contenuti riferibili alla televendita in  misura
non superiore alle percentuali stabilite  dalla  normativa  nazionale
per i contributi annuali statali alle tv e alle radio locali; 
    b) per le imprese di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  b)  -
Emittenza radiofonica con  trasmissione  di  segnale  con  tecnologia
analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+: 
      1) segnale di copertura del territorio ricadente per almeno  il
70 per cento in territorio emiliano-romagnolo o, in alternativa,  per
il 90 per cento  del  territorio  emiliano-romagnolo  per  chilometri
quadrati illuminati, o comunque  garantire  la  piena  copertura  del
territorio provinciale in cui ha sede l'emittente; 
      2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente
con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti  non  superiore
alla meta' dei giornalisti a  tempo  pieno  e  comunque  assunti  nel
rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici; 
    c) per le imprese di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c)  -
Emittenza   radio   ed   emittenza    radio-televisiva    via    web,
streaming/applicazione  on  demand  su  diverse  piattaforme  o   con
trasmissione di segnale con tecnologie satellitari: 
      1) operano in Emilia-Romagna; 
      2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente
con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti  non  superiore
alla meta' dei giornalisti a  tempo  pieno  e  comunque  assunti  nel
rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici; 
    d) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) - Stampa
quotidiana cartacea: 
      1) giornale diffuso a pagamento e in modo autonomo in almeno il
30 per cento  dei  Comuni  dell'Emilia-Romagna  e  per  non  meno  di
duecentocinquantacinque giorni l'anno; 
      2)  redazione  giornalistica   con   almeno   tre   giornalisti
dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti  non
superiore alla meta' dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti
nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici; 
    e) per le imprese di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  e)  -
Testate giornalistiche online: 
      1)  redazione  giornalistica   con   almeno   due   giornalisti
dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti  non
superiore alla meta' dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti
nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici; 
    f) per le imprese di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  f)  -
Agenzie di stampa quotidiana: 
      1)  redazione  giornalistica  con  almeno  cinque   giornalisti
dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti  non
superiore alla meta' dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti
nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici; 
    g) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Stampa
periodica regionale e locale: 
      1) periodico, non di frequenza quotidiana e che non figuri come
supplemento di altri giornali o pubblicazioni, diffuso a pagamento in
almeno il 30 per cento dei Comuni dell'Emilia-Romagna o in almeno  il
20 per cento dei comuni dei territori provinciali in cui ha  sede  il
periodico e per  non  meno  di  quarantadue  uscite  all'anno  per  i
settimanali, ventuno uscite per i quindicinali, dieci  uscite  per  i
mensili; 
      2)  redazione  giornalistica   con   almeno   tre   giornalisti
dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti  non
superiore alla meta' dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti
nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici. 
  3. Sono, in ogni caso, escluse dai contributi e dagli incentivi  di
cui  alla  presente  legge  le  imprese  riconducibili  a  partiti  e
movimenti politici,  organizzazioni  sindacali,  professionali  e  di
categoria secondo la normativa vigente. 
  4. Sono, altresi', escluse: 
    a) le imprese che sono state  sanzionate  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione  del  titolo  IV,
capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177  (Testo  unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela
dei minori, compiuta  successivamente  all'entrata  in  vigore  della
presente legge,  nei  dodici  mesi  antecedenti  il  termine  per  la
presentazione delle domande relative agli interventi di cui  all'art.
6; 
    b)  le  imprese  che  trasmettono  o  promuovono  programmi   con
contenuti vietati ai minori; 
    c) le emittenti di televendita,  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera aa), numero 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005; 
    d) le imprese i cui titolari o editori hanno riportato  condanna,
anche non definitiva, per i reati di cui al libro II, titolo II, capo
II (Dei delitti  dei  privati  contro  la  pubblica  amministrazione)
ovvero al titolo XIII, capo II  (Dei  delitti  contro  il  patrimonio
mediante frode) del codice penale; 
    e) le imprese che pubblicizzano il gioco d'azzardo.