Art. 7 
 
Incentivi   per   l'occupazione   nel   settore   radiotelevisivo   e
                            dell'editoria 
 
  1. La Regione riconosce ai soggetti di cui all'art. 2 incentivi per
l'occupazione nella seguente misura massima: 
    a) 50 per cento (75 per cento in caso di lavoratori  disabili  ai
sensi della legge n. 68 del  1999)  della  retribuzione  annua  lorda
imponibile a fini previdenziali per ogni reinserimento con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato  di  personale  giornalista  iscritto
all'Albo dei giornalisti di cui all'art. 26 della  legge  n.  69  del
1963. Sono escluse le trasformazioni da  tempo  determinato  a  tempo
indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a
tempo pieno o viceversa,  da  tempo  ripartito  a  normale  contratto
subordinato; 
    b) 50 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a  fini
previdenziali per ogni nuova assunzione con  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato di personale giornalista  iscritto  all'Albo  dei
giornalisti di cui all'art. 26 della legge n. 69 del 1963; 
    c) 30 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a  fini
previdenziali per  ogni  nuova  assunzione  a  tempo  determinato  di
personale  giornalista  iscritto  all'Albo  dei  giornalisti  di  cui
all'art. 26 della legge n.  69  del  1963,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti
per favorire il rilancio dell'occupazione e  per  la  semplificazione
degli  adempimenti  a   carico   delle   imprese)   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. 
  2. Per beneficiare degli incentivi di cui al  comma  1  i  soggetti
interessati sono tenuti a stipulare i contratti di  lavoro  entro  un
anno dalla data di assegnazione del contributo e a garantire  che  la
durata dei contratti su cui ricevono il contributo sia superiore alla
durata del contributo stesso. 
  3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  spettano  dall'anno  di
conclusione del contratto di lavoro fino al  secondo  anno  compiuto,
compatibilmente con le risorse previste dal programma  annuale  degli
investimenti da finanziare definito ai sensi dell'art. 6, comma 3. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'incentivo  non  puo',
comunque, superare l'importo massimo di  euro  20.000,00,  ovvero  di
euro 30.000,00 in caso di lavoratori disabili ai sensi della legge n.
68 del 1999, per ogni contratto di lavoro concluso. 
  5. La misura degli incentivi di cui al  comma  1  e'  aumentata  di
trenta punti percentuali qualora le assunzioni  riguardino  personale
giornalista iscritto all'Albo dei  giornalisti  di  cui  all'art.  26
della legge  n.  69  del  1963,  rientrante  in  una  delle  seguenti
categorie: 
    a) giovani con eta' inferiore a 35 anni; 
    b) svantaggiati, cosi' come definiti dalla normativa nazionale; 
    c) disabili, cosi' come definiti dalla normativa nazionale. 
  6. Gli incentivi di cui al comma 1 non sono di norma cumulabili con
analoghi contributi,  sgravi  o  agevolazioni,  comunque  denominati,
tranne nel caso dei contributi erogati ai sensi della legge n. 68 del
1999,  purche'  tale  cumulo  non  comporti  un'intensita'  di  aiuto
superiore al 100 per cento dei costi ammissibili a contributo. 
  7. Gli incentivi non possono essere  riconosciuti  alle  assunzioni
che  violano  il  diritto  di  precedenza  all'assunzione  di   altri
lavoratori previsti dalla normativa nazionale o contrattuale.