Art. 8 
 
         Sostegno all'avvio d'imprese di giovani giornalisti 
 
  1. La Regione favorisce  la  nascita  d'imprese,  aventi  qualsiasi
forma giuridica, partecipate da  giornalisti  iscritti  all'Albo  dei
giornalisti di cui all'art. 26 della legge n. 69 del 1963 che abbiano
meno di trentacinque anni all'atto di costituzione dell'impresa. 
  2.  Tali  imprese  devono  operare  in  Emilia-Romagna  e  svolgere
attivita' di: 
    a) produzione di contenuti e prodotti giornalistici e informativi
per quotidiani e periodici, emittenti radiotelevisive, web tv  e  web
radio, testate web; 
    b) ufficio stampa; 
    c) campagne di comunicazione; 
    d) consulenza editoriale. 
  3. Contestualmente alle attivita' indicate nel comma 2 tali imprese
devono realizzare e  gestire  un  portale  dedicato  all'informazione
regionale e locale per una quota di almeno il 70 per cento  dei  suoi
contenuti.