(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del
                       23 giugno 2017 n. 176) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                        Modifiche all'art. 2 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 2013,  n.
15 (Semplificazione della  disciplina  edilizia)  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) il rafforzamento della funzione dello Sportello  unico  per
l'edilizia (SUE) quale unico  interlocutore  tra  i  cittadini  e  la
pubblica  amministrazione  nella  materia   edilizia,   compresa   la
competenza a  trasmettere  le  comunicazioni  di  inizio  dei  lavori
asseverate (CILA) e le segnalazioni certificate di  inizio  attivita'
(SCIA)  che  contengono  altre  SCIA,  comunicazioni,   attestazioni,
asseverazioni e  notifiche  alle  altre  amministrazioni  interessate
dall'intervento edilizio, ai fini dello svolgimento del controllo  di
loro spettanza, nonche' la competenza a convocare la  conferenza  dei
servizi  per  acquisire  dalle  altre  amministrazioni  e   organismi
competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per
la realizzazione dell'intervento edilizio;»; 
      b) la lettera h) e' abrogata; 
      c) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
        «i)  la  previsione  dell'immediata   utilizzabilita'   degli
immobili di cui sia stata presentata la segnalazione  certificata  di
conformita'  edilizia  e  di  agibilita',  con  la  possibilita'   di
presentare la segnalazione di agibilita' parziale, per singole unita'
immobiliari o per porzioni dell'edificio;»; 
      d) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
        «l)  la  razionalizzazione   dei   controlli   dell'attivita'
edilizia,  da  operarsi  in  fase  di  verifica  dell'esistenza   dei
presupposti e dei requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per
l'intervento  edilizio  e  in  fase  di  verifica  della  conformita'
edilizia e agibilita' delle opere realizzate.».