(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 23 giugno 2017 n. 176) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il rafforzamento della funzione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) quale unico interlocutore tra i cittadini e la pubblica amministrazione nella materia edilizia, compresa la competenza a trasmettere le comunicazioni di inizio dei lavori asseverate (CILA) e le segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA) che contengono altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche alle altre amministrazioni interessate dall'intervento edilizio, ai fini dello svolgimento del controllo di loro spettanza, nonche' la competenza a convocare la conferenza dei servizi per acquisire dalle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio;»; b) la lettera h) e' abrogata; c) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) la previsione dell'immediata utilizzabilita' degli immobili di cui sia stata presentata la segnalazione certificata di conformita' edilizia e di agibilita', con la possibilita' di presentare la segnalazione di agibilita' parziale, per singole unita' immobiliari o per porzioni dell'edificio;»; d) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) la razionalizzazione dei controlli dell'attivita' edilizia, da operarsi in fase di verifica dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'intervento edilizio e in fase di verifica della conformita' edilizia e agibilita' delle opere realizzate.».