Art. 10 
 
                        Modifiche all'art. 10 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della  legge  regionale
n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti  parole:  «e  dell'art.  40
della legge regionale n. 20 del 2000». 
  2. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 15 del 2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a), b) e c)
non e' richiesta la presentazione della segnalazione  certificata  di
conformita' edilizia e di agibilita', di cui agli articoli 23,  25  e
26. La medesima segnalazione  e'  presentata  per  le  opere  private
approvate con l'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a).».