Art. 10 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: «e dell'art. 40 della legge regionale n. 20 del 2000». 2. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non e' richiesta la presentazione della segnalazione certificata di conformita' edilizia e di agibilita', di cui agli articoli 23, 25 e 26. La medesima segnalazione e' presentata per le opere private approvate con l'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a).».