Art. 12 
 
                        Modifiche all'art. 12 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Il  secondo  periodo  del  comma  2  dell'art.  12  della  legge
regionale n.  15  del  2013  e'  sostituito  dal  seguente:  «Decorso
inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti  di  cui
al presente articolo trovano diretta applicazione,  prevalendo  sulle
previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi
per i quali, prima della scadenza del  medesimo  termine,  sia  stato
presentato il relativo titolo abilitativo o la  domanda  per  il  suo
rilascio.».