Art. 12 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio.».