Art. 13 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 15 del 2013 1. All'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea sono soppresse le seguenti parole: «gli interventi non riconducibili alla attivita' edilizia libera e non soggetti a permesso di costruire, tra cui»; b) alla lettera a) dopo le parole «art. 7, comma 4» sono aggiunte le seguenti: «, lettera a)»; c) alla fine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: «che non presentano i requisiti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a);»; d) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'allegato, che non presentano i requisiti di cui all'art. 7, comma 4, lettera c-bis);»; e) le lettere i), l), n), o) e p) sono abrogate.