Art. 13 
 
                        Modifiche all'art. 13 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. All'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'alinea sono soppresse le seguenti parole: «gli  interventi
non riconducibili alla attivita' edilizia libera  e  non  soggetti  a
permesso di costruire, tra cui»; 
    b) alla lettera a) dopo le parole «art. 7, comma 4» sono aggiunte
le seguenti: «, lettera a)»; 
    c) alla fine della lettera c) sono aggiunte le  seguenti  parole:
«che non presentano i requisiti di cui all'art. 7, comma  4,  lettera
a);»; 
    d) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
      «e-bis) le opere pertinenziali non  classificabili  come  nuova
costruzione, ai sensi  della  lettera  g.6)  dell'allegato,  che  non
presentano i requisiti di cui all'art. 7, comma 4, lettera c-bis);»; 
    e) le lettere i), l), n), o) e p) sono abrogate.