Art. 15 
 
                        Modifiche all'art. 15 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 15 del 2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Nella SCIA l'interessato puo' dichiarare  che  i  lavori  non
saranno  avviati  prima  della  conclusione   del   procedimento   di
controllo, di cui all'art. 14, commi 4, 5, 6, 6-bis,  6-ter,  7  e  8
ovvero puo' indicare una data successiva di inizio  lavori,  comunque
non posteriore ad un anno dalla presentazione  della  SCIA.  In  tale
caso la SCIA e' efficace dalla data ivi indicata.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 15 del 2013  e'
abrogato. 
  3. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 15 del 2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. La SCIA subordinata  all'acquisizione  di  atti  di  assenso,
comunque denominati, o  all'esecuzione  di  verifiche  preventive  e'
efficace dalla data  di  positiva  conclusione  della  conferenza  di
servizi, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 14.».