Art. 15 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «1. Nella SCIA l'interessato puo' dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, di cui all'art. 14, commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7 e 8 ovvero puo' indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. In tale caso la SCIA e' efficace dalla data ivi indicata.». 2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 15 del 2013 e' abrogato. 3. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «3. La SCIA subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di verifiche preventive e' efficace dalla data di positiva conclusione della conferenza di servizi, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 14.».