Art. 16 
 
                        Modifiche all'art. 16 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 15 del 2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Il termine di inizio  e  quello  di  ultimazione  dei  lavori
possono  essere  prorogati  anche  piu'  volte,  anteriormente   alla
scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo
rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna  proroga.  Alla
comunicazione e' allegata la dichiarazione del progettista  abilitato
con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono
entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 15 del 2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. La sussistenza del titolo edilizio e' provata  con  la  copia
della SCIA, corredata dai documenti di cui all'art. 14, commi  1,  2,
2-bis e 6-bis  e  dalla  comunicazione  di  regolare  deposito  della
documentazione di cui al comma 4, lettera b), del medesimo  articolo,
ove rilasciata. L'interessato puo' richiedere allo Sportello unico la
certificazione della mancata  assunzione  dei  provvedimenti  di  cui
all'art. 14, commi 7 e 8, entro il termine di trenta  giorni  per  lo
svolgimento del controllo sulla SCIA presentata.».