Art. 16 Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «2. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche piu' volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione e' allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.». 2. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «3. La sussistenza del titolo edilizio e' provata con la copia della SCIA, corredata dai documenti di cui all'art. 14, commi 1, 2, 2-bis e 6-bis e dalla comunicazione di regolare deposito della documentazione di cui al comma 4, lettera b), del medesimo articolo, ove rilasciata. L'interessato puo' richiedere allo Sportello unico la certificazione della mancata assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 14, commi 7 e 8, entro il termine di trenta giorni per lo svolgimento del controllo sulla SCIA presentata.».