Art. 18 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: «e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio del provvedimento di cui all'art. 9, comma 5.». 2. Il comma 7 dell'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dai seguenti: «7. Se per il rilascio del permesso e' necessaria l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi, di cui all'art. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi e', ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. 7-bis. Su istanza dell'interessato, la conferenza di servizi puo' essere convocata prima della domanda di rilascio del permesso. In tal caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 4-bis. 7-ter. Se per il rilascio del permesso sono necessarie SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della relativa documentazione alle amministrazioni interessate al fine di consentire il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il rilascio del titolo.». 3. Il secondo periodo del comma 9 dell'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Fino all'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico il medesimo termine e' raddoppiato per i progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.». 4. Il comma 12 dell'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013 e' abrogato.