Art. 18 
 
                        Modifiche all'art. 18 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale  n.  15  del  2013
sono   soppresse   le   seguenti   parole:   «e   richiedendo    alle
amministrazioni interessate il rilascio delle autorizzazioni e  degli
altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio del
provvedimento di cui all'art. 9, comma 5.». 
  2. Il comma 7 dell'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013  e'
sostituito dai seguenti: 
    «7. Se per il rilascio del permesso e' necessaria  l'acquisizione
di atti di assenso comunque denominati di altre  amministrazioni,  il
responsabile del procedimento convoca la conferenza  di  servizi,  di
cui  all'art.  14  e  seguenti  della  legge  n.  241  del  1990.  La
determinazione motivata di conclusione positiva della  conferenza  di
servizi  e',  ad  ogni   effetto,   titolo   per   la   realizzazione
dell'intervento. 
    7-bis. Su istanza dell'interessato, la conferenza di servizi puo'
essere convocata prima della domanda di rilascio del permesso. In tal
caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 4-bis. 
    7-ter. Se per il rilascio  del  permesso  sono  necessarie  SCIA,
comunicazioni,   attestazioni,   asseverazioni   e   notifiche,    il
responsabile  del  procedimento  provvede  alla  trasmissione   della
relativa documentazione alle amministrazioni interessate al  fine  di
consentire  il  controllo  della  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
presupposti per il rilascio del titolo.». 
  3. Il  secondo  periodo  del  comma  9  dell'art.  18  della  legge
regionale  n.  15  del  2013  e'  sostituito  dal   seguente:   «Fino
all'approvazione  dell'atto  di  coordinamento  tecnico  il  medesimo
termine e' raddoppiato  per  i  progetti  particolarmente  complessi,
secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.». 
  4. Il comma 12 dell'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013 e'
abrogato.