Art. 19 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche piu' volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga.».