Art. 19 
 
                        Modifiche all'art. 19 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Il  secondo  periodo  del  comma  3  dell'art.  19  della  legge
regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Il  termine  di
inizio e quello di ultimazione dei lavori  possono  essere  prorogati
anche piu' volte, anteriormente alla scadenza, con  comunicazione  da
parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un  anno  e
di tre anni per ciascuna proroga.».