Art. 2 
 
                     Inserimento dell'art. 2-bis 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 15 del 2013  e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 2-bis (Uniformazione della  disciplina  edilizia).  -  1.  La
presente legge persegue altresi' l'obiettivo di uniformare  su  tutto
il  territorio  regionale  la  disciplina  dell'attivita'   edilizia,
recependo la disciplina statale in materia e  dando  attuazione  agli
accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la
medesima finalita', costituenti livello essenziale delle prestazioni,
concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e  sociali
che devono essere garantiti su  tutto  il  territorio  nazionale.  In
particolare, l'uniformazione della disciplina edilizia e'  assicurata
attraverso l'obbligo: 
    a) dell'adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali  che
riunifichino in un unico provvedimento le disposizioni  regolamentari
in campo edilizio  di  loro  competenza,  nell'osservanza  di  quanto
previsto dall'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni sancita il
20 ottobre 2016  in  attuazione  dell'art.  4,  comma  1-sexies,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; 
    b)   dell'utilizzo   negli   strumenti   di   programmazione    e
pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti  normativi  di
governo  del  territorio  delle  definizioni  uniformi  relative   ai
parametri urbanistici ed  edilizi  stabiliti  con  apposito  atto  di
coordinamento tecnico, di cui all'art. 12 della  presente  legge,  in
conformita' all'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni  di  cui
al comma 1, lettera a); 
    c)  della  presentazione  delle   istanze   edilizie   unicamente
attraverso   l'utilizzo   della   modulistica   edilizia   unificata,
predisposta dalla Regione  con  atto  di  coordinamento  tecnico,  in
conformita' agli accordi tra  il  Governo,  le  Regioni  e  gli  enti
locali,  sanciti  in  attuazione   dell'art.   24,   comma   3,   del
decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90  (Misure  urgenti   per   la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla  legge
11 agosto 2014, n. 11 4; 
    d)  della   qualificazione   delle   opere   edilizie   e   della
individuazione  della  categoria  di  intervento  a  cui  le   stesse
appartengono, in conformita' al glossario unico  approvato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.
222  (Individuazione  di  procedimenti  oggetto  di   autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso
e  comunicazione  e  di   definizione   dei   regimi   amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,   ai   sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). 
  2. La Regione recepisce gli ulteriori atti  e  accordi  diretti  ad
ampliare gli  ambiti  di  uniformazione  della  disciplina  edilizia,
attraverso l'adozione e  l'aggiornamento  di  atti  di  coordinamento
tecnico, ai sensi dell'art. 12.».