Art. 20 Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2013 e' inserito il seguente: «2-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree produttive dismesse, e' ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione.». 2. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «3. Si considerano di interesse pubblico gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana nonche', in via transitoria, gli interventi di riqualificazione urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per i quali e' consentito richiedere il permesso in deroga qualora la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione all'art. 7-ter della legge regionale n. 20 del 2000 e all'art. 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015).».