Art. 20 
 
                        Modifiche all'art. 20 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge  regionale  n.  15  del
2013 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia,  attuati
anche in  aree  produttive  dismesse,  e'  ammessa  la  richiesta  di
permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa
deliberazione del  Consiglio  comunale  che  ne  attesta  l'interesse
pubblico, a condizione che il mutamento  di  destinazione  d'uso  non
comporti aumento della superficie coperta  prima  dell'intervento  di
ristrutturazione.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Si considerano di interesse pubblico gli interventi di  riuso
e di rigenerazione urbana nonche', in via transitoria, gli interventi
di  riqualificazione  urbana  e  di  qualificazione  del   patrimonio
edilizio esistente, per i quali e' consentito richiedere il  permesso
in deroga  qualora  la  pianificazione  urbanistica  non  abbia  dato
attuazione all'art. 7-ter della legge regionale  n.  20  del  2000  e
all'art. 39 della legge regionale 21  dicembre  2012,  n.  19  (Legge
finanziaria regionale adottata  a  norma  dell'art.  40  della  legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza  con  l'approvazione
del  bilancio  di  previsione  della   Regione   Emilia-Romagna   per
l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015).».