Art. 21 
 
                        Modifiche all'art. 21 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 15 del 2013  la
parola «RUE» e' sostituita dalle seguenti: «regolamento edilizio». 
  2. Alla fine del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale  n.  15
del   2013   e'   aggiunto   il   seguente   periodo:   «Su   istanza
dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione  circa
l'avvenuta formulazione della valutazione preventiva  per  decorrenza
del termine.». 
  3. Il  secondo  periodo  del  comma  3  dell'art.  21  della  legge
regionale n. 15 del 2013  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  stesse
conservano la propria validita' per  cinque  anni,  a  meno  che  non
intervengano modifiche alla disciplina dell'attivita' edilizia di cui
all'art. 9, comma 3.».