Art. 21 Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola «RUE» e' sostituita dalle seguenti: «regolamento edilizio». 2. Alla fine del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 15 del 2013 e' aggiunto il seguente periodo: «Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formulazione della valutazione preventiva per decorrenza del termine.». 3. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Le stesse conservano la propria validita' per cinque anni, a meno che non intervengano modifiche alla disciplina dell'attivita' edilizia di cui all'art. 9, comma 3.».