Art. 22 Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «1. Sono realizzate con SCIA le varianti al titolo abilitativo che non costituiscono variazione essenziale ai sensi dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004.».