Art. 22 
 
                        Modifiche all'art. 22 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 15 del 2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Sono realizzate con SCIA le varianti  al  titolo  abilitativo
che non costituiscono variazione essenziale ai sensi dell'art. 14-bis
della legge regionale n. 23 del 2004.».