Art. 23 
 
                      Sostituzione dell'art. 23 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. L'art. 23 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 23 (Segnalazione certificata di  conformita'  edilizia  e  di
agibilita'). - 1. La segnalazione certificata di conformita' edilizia
e di agibilita' e' presentata per gli  interventi  edilizi  abilitati
con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli  interventi
di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  realizzati  da  soggetti
diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione
sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'art. 10, comma 1,
lettera a). La stessa  segnalazione  e'  facoltativamente  presentata
dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei  casi  di
titolo in sanatoria. 
  2.  La  segnalazione  certificata  di  conformita'  edilizia  e  di
agibilita' puo' altresi' essere presentata, in assenza di lavori, per
gli immobili privi  di  agibilita'  che  presentano  i  requisiti  di
sicurezza,  igiene,   salubrita',   l'attestazione   di   prestazione
energetica,  il  superamento   e   non   creazione   delle   barriere
architettoniche,  secondo  quanto   specificato   dalla   modulistica
edilizia unificata. 
  3. L'interessato presenta  allo  Sportello  unico,  entro  quindici
giorni dall'effettiva conclusione delle opere  e  comunque  entro  il
termine  di  validita'  del  titolo   originario,   la   segnalazione
certificata di conformita' edilizia e di agibilita' corredata: 
    a) dalla comunicazione di fine dei lavori; 
    b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da  professionista
abilitato, che l'opera realizzata e' conforme al progetto approvato o
presentato ed alle varianti, dal punto di vista  dimensionale,  delle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonche'  delle  condizioni  di
sicurezza, igiene, salubrita', efficienza energetica degli edifici  e
degli impianti negli stessi installati, superamento e  non  creazione
delle  barriere  architettoniche,  ad  esclusione  dei  requisiti   e
condizioni il cui rispetto e' attestato dalle certificazioni  di  cui
alla lettera c); 
    c) dal certificato di  collaudo  statico  o  dal  certificato  di
rispondenza di cui all'art. 19 della legge regionale 30 ottobre 2008,
n.  19  (Norme  per  la  riduzione  del   rischio   sismico),   dalla
dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta  la  conformita'
degli impianti  installati  alle  condizioni  di  sicurezza,  igiene,
salubrita' e risparmio energetico e da ogni  altra  dichiarazione  di
conformita'  comunque   denominata,   richiesti   dalla   legge   per
l'intervento edilizio realizzato; 
    d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta
di accatastamento dell'immobile presentata  dal  richiedente,  quando
prevista; 
    e)  dalla  SCIA  per  le  eventuali  varianti  in  corso  d'opera
realizzate ai sensi dell'art. 22; 
    f) dalla  documentazione  progettuale  che  si  e'  riservato  di
presentare all'atto della fine dei lavori,  ai  sensi  dell'art.  12,
comma 5, lettera c). 
  4. La Giunta regionale,  con  la  modulistica  edilizia  unificata,
individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma  3,  lettera
b), e la documentazione da allegare alla segnalazione certificata  di
conformita' edilizia e di agibilita', allo scopo  di  semplificare  e
uniformare l'attivita' di verifica della completezza documentale. 
  5. Lo  Sportello  unico,  rilevata  l'incompletezza  formale  della
documentazione presentata, richiede agli interessati,  per  una  sola
volta,   la   documentazione   integrativa   non    a    disposizione
dell'amministrazione comunale. La richiesta sospende il  termine  per
il controllo della segnalazione, il quale riprende a decorrere per il
periodo residuo dal ricevimento degli atti. 
  6.  L'utilizzo  dell'immobile   e'   consentito   dalla   data   di
presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare
l'opera  realizzata  alle  eventuali  prescrizioni  stabilite   dallo
Sportello  unico  in  sede  di  controllo   della   segnalazione   di
conformita' edilizia e di agibilita', ai sensi del comma 11,  secondo
periodo. 
  7. Sono sottoposti a controllo sistematico: 
    a) gli interventi di nuova costruzione; 
    b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
    c) gli interventi di ristrutturazione edilizia. 
  8.  L'amministrazione   comunale   puo'   definire   modalita'   di
svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 7,  comunque  in
una quota non inferiore al 20 per  cento  degli  stessi,  qualora  le
risorse organizzative  disponibili  non  consentano  di  eseguire  il
controllo di tutte le opere realizzate. 
  9. Fuori dai casi di cui al comma 7, almeno il  20  per  cento  dei
restanti interventi edilizi, indicati ai commi 1 e 2, e'  soggetto  a
controllo a campione. 
  10. I controlli sistematici e a campione sono effettuati  entro  il
termine perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
segnalazione ovvero entro il termine perentorio di novanta giorni per
gli  interventi  particolarmente  complessi,  secondo   la   motivata
risoluzione del responsabile del procedimento. Entro tali termini  il
responsabile  del  procedimento,  previa   ispezione   dell'edificio,
controlla: 
    a) che le varianti  in  corso  d'opera  eventualmente  realizzate
siano  conformi  alla  disciplina  dell'attivita'  edilizia  di   cui
all'art. 9, comma 3; 
    b) che  l'opera  realizzata  corrisponda  al  titolo  abilitativo
originario,  come  integrato  dall'eventuale  SCIA  di  fine   lavori
presentata ai sensi dell'art. 22, o alla CILA, come  integrata  dalla
comunicazione di fine lavori; 
    c)  la  sussistenza  delle  condizioni  di   sicurezza,   igiene,
salubrita', efficienza energetica  degli  edifici  e  degli  impianti
negli stessi installati, superamento e non creazione  delle  barriere
architettoniche, in conformita' al titolo abilitativo originario; 
    d) la  correttezza  della  classificazione  catastale  richiesta,
verificando la coerenza delle caratteristiche dichiarate  dell'unita'
immobiliare rispetto alle opere realizzate e  segnalando  all'Agenzia
delle entrate eventuali incoerenze riscontrate. 
  11. In caso di esito negativo dei controlli di  cui  al  comma  10,
lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni di cui  alla  legge
regionale n. 23 del  2004,  per  le  opere  realizzate  in  totale  o
parziale  difformita'  dal  titolo  abilitativo   o   in   variazione
essenziale allo stesso. Ove lo  Sportello  unico  rilevi  la  carenza
delle condizioni di cui al comma 10, lettera c), ordina motivatamente
all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di
sessanta  giorni.  Trascorso  tale  termine  trova  applicazione   la
sanzione di cui all'art. 26, comma 2, della presente legge. 
  12. La presentazione della segnalazione certificata di  conformita'
edilizia e di agibilita' non  impedisce  l'esercizio  del  potere  di
dichiarazione di inagibilita' di un edificio o di parte di  esso,  ai
sensi dell'art. 222  del  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265
(Approvazione del testo unico  delle  leggi  sanitarie),  ovvero  per
motivi strutturali.».