Art. 23 Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 15 del 2013 1. L'art. 23 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Segnalazione certificata di conformita' edilizia e di agibilita'). - 1. La segnalazione certificata di conformita' edilizia e di agibilita' e' presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a). La stessa segnalazione e' facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria. 2. La segnalazione certificata di conformita' edilizia e di agibilita' puo' altresi' essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilita' che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrita', l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata. 3. L'interessato presenta allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validita' del titolo originario, la segnalazione certificata di conformita' edilizia e di agibilita' corredata: a) dalla comunicazione di fine dei lavori; b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata e' conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonche' delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto e' attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c); c) dal certificato di collaudo statico o dal certificato di rispondenza di cui all'art. 19 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita' e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformita' comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato; d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile presentata dal richiedente, quando prevista; e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'art. 22; f) dalla documentazione progettuale che si e' riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera c). 4. La Giunta regionale, con la modulistica edilizia unificata, individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma 3, lettera b), e la documentazione da allegare alla segnalazione certificata di conformita' edilizia e di agibilita', allo scopo di semplificare e uniformare l'attivita' di verifica della completezza documentale. 5. Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta sospende il termine per il controllo della segnalazione, il quale riprende a decorrere per il periodo residuo dal ricevimento degli atti. 6. L'utilizzo dell'immobile e' consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di controllo della segnalazione di conformita' edilizia e di agibilita', ai sensi del comma 11, secondo periodo. 7. Sono sottoposti a controllo sistematico: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia. 8. L'amministrazione comunale puo' definire modalita' di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 7, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate. 9. Fuori dai casi di cui al comma 7, almeno il 20 per cento dei restanti interventi edilizi, indicati ai commi 1 e 2, e' soggetto a controllo a campione. 10. I controlli sistematici e a campione sono effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione ovvero entro il termine perentorio di novanta giorni per gli interventi particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Entro tali termini il responsabile del procedimento, previa ispezione dell'edificio, controlla: a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attivita' edilizia di cui all'art. 9, comma 3; b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'art. 22, o alla CILA, come integrata dalla comunicazione di fine lavori; c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformita' al titolo abilitativo originario; d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, verificando la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unita' immobiliare rispetto alle opere realizzate e segnalando all'Agenzia delle entrate eventuali incoerenze riscontrate. 11. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 10, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformita' dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 10, lettera c), ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni. Trascorso tale termine trova applicazione la sanzione di cui all'art. 26, comma 2, della presente legge. 12. La presentazione della segnalazione certificata di conformita' edilizia e di agibilita' non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilita' di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'art. 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.».