Art. 28 
 
                        Modifiche all'art. 30 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale  n.
15 del 2013 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) un aumento delle  unita'  immobiliari  non  rientrante  nella
definizione di manutenzione straordinaria, di cui  alla  lettera  b),
secondo periodo, dell'Allegato alla presente legge.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 15 del 2013  e'
abrogato. 
  3. Il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 15 del 2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Ai fini della determinazione dell'incidenza  degli  oneri  di
urbanizzazione,  l'assemblea  legislativa  provvede  a  definire   ed
aggiornare almeno  ogni  cinque  anni  le  tabelle  parametriche.  Le
tabelle sono articolate in relazione: 
      a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; 
      b) alle  caratteristiche  geografiche  e  socio-economiche  dei
comuni; 
      c)  ai  diversi  ambiti  e  zone   previsti   negli   strumenti
urbanistici; 
      d) alle quote di dotazioni per attrezzature e spazi  collettivi
fissate dalla legge regionale ovvero stabilite dai piani  urbanistici
generali; 
      e)  alla  differenziazione  tra  gli  interventi  al  fine   di
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore  densita'  del
costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di  cui  all'allegato,
lettera f), primo, secondo e terzo periodo, anziche' quelli di  nuova
costruzione; 
      f) alla valutazione del maggior valore generato  da  interventi
su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di
destinazione  d'uso.  Tale  maggior  valore,  denominato   contributo
straordinario, e' regolato dalla disciplina regionale sulla tutela  e
l'uso del territorio.». 
  4. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 15 del 2013  e'
sostituito dal seguente: 
      «4. Fino alla ridefinizione  delle  tabelle  parametriche,  nei
termini previsti dall'art. 10 della legge regionale 9 maggio 2016, n.
7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al  bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018),  continuano  a
trovare applicazione le deliberazioni del Consiglio regionale 4 marzo
1998,  n.  849  (Aggiornamento  delle  indicazioni  procedurali   per
l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e
10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento  delle
tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione  di
cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).».