Art. 29 Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «4. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni deliberano in merito alla determinazione di costi di costruzione ad essi relativi inferiori ai valori per le nuove costruzioni.».