Art. 29 
 
                        Modifiche all'art. 31 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 15 del 2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Al fine di incentivare il recupero  del  patrimonio  edilizio
esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i  comuni
deliberano in merito alla determinazione di costi di  costruzione  ad
essi relativi inferiori ai valori per le nuove costruzioni.».