Art. 3 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 15 del 2013 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La Giunta regionale mette a disposizione dei comuni il sistema di cui al comma 1, e stabilisce con apposito provvedimento la data a partire dalla quale le istanze edilizie devono essere presentate unicamente in via telematica, attraverso l'utilizzo del medesimo sistema. A tale scopo la Giunta regionale fornisce alle amministrazioni comunali il supporto tecnico necessario e promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.».