Art. 3 
 
                        Modifiche all'art. 3 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 15 del 2013
e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. La Giunta regionale mette a disposizione  dei  comuni  il
sistema di cui al comma 1, e stabilisce con apposito provvedimento la
data  a  partire  dalla  quale  le  istanze  edilizie  devono  essere
presentate unicamente in via telematica,  attraverso  l'utilizzo  del
medesimo sistema. A tale scopo  la  Giunta  regionale  fornisce  alle
amministrazioni comunali il supporto tecnico necessario e promuove la
formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.».