Art. 30 
 
                        Modifiche all'art. 32 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale  n.  15  del  2013
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
      «c) per gli interventi di manutenzione  straordinaria,  di  cui
all'art. 13, comma 1, lettera  a),  senza  aumento  della  superficie
calpestabile; 
      c-bis)  per  gli   interventi   di   restauro   e   risanamento
conservativo, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), senza  aumento
della superficie calpestabile e senza  mutamento  della  destinazione
d'uso che  comporti  un  aumento  di  carico  urbanistico,  ai  sensi
dell'art. 28, comma 3;» ; 
    b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
      «g) il frazionamento di unita' immobiliari eseguito  con  opere
di  manutenzione  straordinaria,  restauro  scientifico,  restauro  e
risanamento conservativo senza aumento della superficie  calpestabile
e senza mutamento di destinazione d'uso che comporti  un  aumento  di
carico urbanistico, ai sensi dell'art. 28, comma 3;» ; 
    c) alla lettera l) dopo le parole «di tutela»  sono  inserite  le
seguenti: «dell'assetto idrogeologico e».