Art. 30 Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: «c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), senza aumento della superficie calpestabile; c-bis) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento della destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'art. 28, comma 3;» ; b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) il frazionamento di unita' immobiliari eseguito con opere di manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento di destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'art. 28, comma 3;» ; c) alla lettera l) dopo le parole «di tutela» sono inserite le seguenti: «dell'assetto idrogeologico e».