Art. 31 
 
                       Modifiche all'Allegato 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. All'Allegato della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate
le seguenti modifiche: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) «Interventi di manutenzione straordinaria», le opere  e  le
modifiche  necessarie  per  rinnovare  e   sostituire   parti   anche
strutturali degli edifici, nonche'  per  realizzare  ed  integrare  i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non  alterino  la
volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle
destinazioni d'uso.  Nell'ambito  degli  interventi  di  manutenzione
straordinaria  sono   ricompresi   anche   quelli   consistenti   nel
frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con  esecuzione
di opere anche se comportanti la  variazione  delle  superfici  delle
unita' immobiliari nonche' del carico  urbanistico  purche'  non  sia
modificata la volumetria complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga
l'originaria destinazione d'uso;»; 
    b) la lettera e) e' soppressa; 
    c) alla lettera f) sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) alla fine  del  terzo  periodo  sono  aggiunte  le  seguenti
parole: «, nonche' quelli volti al ripristino di edifici, o parti  di
essi,  eventualmente  crollati  o  demoliti,   attraverso   la   loro
ricostruzione,  purche'  sia  possibile  accertarne  la  preesistente
consistenza.  Rimane  fermo  che,  con  riferimento   agli   immobili
sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),  gli  interventi  di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o  demoliti  costituiscono  interventi  di  ristrutturazione
edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio
preesistente.»; 
      2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli interventi
di  ristrutturazione  edilizia  comprendono   altresi'   quelli   che
comportino,  in   conformita'   alle   previsioni   degli   strumenti
urbanistici, modifiche della volumetria complessiva degli  edifici  o
dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili  compresi  nei
centri storici o negli  insediamenti  e  infrastrutture  storici  del
territorio rurale, comportino  mutamenti  della  destinazione  d'uso,
nonche' gli interventi che comportino modificazioni della  sagoma  di
immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n.  42
del 2004;» ; 
    d) alla lettera g.5) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e
salvo che siano  installati,  con  temporaneo  ancoraggio  al  suolo,
all'interno di strutture ricettive all'aperto,  in  conformita'  alla
normativa regionale, per la sosta ed il soggiorno di turisti;».