Art. 32 
 
                        Modifiche all'art. 12 
                della legge regionale n. 23 del 2004 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 21  ottobre  2004,
n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attivita' edilizia ed  applicazione
della normativa statale di  cui  all'art.  32  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269,  convertito  con  modifiche  dalla  legge  24
novembre 2003, n. 326) e' sostituito dal seguente: 
    «4. In caso di mancato  rilascio  del  suddetto  certificato  nel
termine previsto, esso puo' essere sostituito  da  una  dichiarazione
dell'alienante  o  di  uno  dei  condividenti  attestante  l'avvenuta
presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica  dei
terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati,  ovvero
l'inesistenza di  questi  ovvero  la  prescrizione,  da  parte  dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.».