Art. 32 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2004 1. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attivita' edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) e' sostituito dal seguente: «4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.».