Art. 33 
 
                        Modifiche all'art. 13 
                della legge regionale n. 23 del 2004 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge  regionale  n.  23  del
2004 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis.  L'autorita'  competente,  constatata   l'inottemperanza,
irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra
2.000 euro e 20.000 euro, salva  l'applicazione  di  altre  misure  e
sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione,  in  caso  di  abusi
realizzati sulle aree e sugli edifici di cui agli articoli  9  e  10,
ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto
elevato, e' sempre irrogata nella misura massima; 
    4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma  4-bis  spettano
al  Comune  e  sono  destinati  esclusivamente  alla  demolizione   e
rimessione in pristino  delle  opere  abusive  e  all'acquisizione  e
attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.».