Art. 34 
 
                      Modifiche all'art. 14-bis 
                della legge regionale n. 23 del 2004 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004
sono soppresse le seguenti parole: «come integrato dalla SCIA di fine
lavori». 
  2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale
n. 23 del 2004 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) gli aumenti di entita' superiore al  30  per  cento  rispetto
alla superficie coperta, al  rapporto  di  copertura,  al  perimetro,
all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 30 per cento
della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 30  per
cento  delle  distanze  minime  tra  fabbricati  e  dai  confini   di
proprieta' anche a diversi livelli di altezza;». 
  3. Alla lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  14-bis  della  legge
regionale n. 23 del 2004 le parole «10  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «20 per cento» e le parole «e  comunque  superiori  a
300 metri cubi» sono soppresse. 
  4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale
n. 23 del 2004 e' abrogata. 
  5. Alla lettera  f)  del  comma  1  dell'art.  14-bis  della  legge
regionale n. 23 del 2004, dopo le parole «decreto legislativo  n.  42
del 2004» sono inserite le seguenti: «o all'allegato  A  del  decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31  (Regolamento
recante individuazione degli interventi  esclusi  dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)». 
  6. Il comma 2 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004
e' sostituito dal seguente: 
    «2. Gli interventi di cui alle lettere e) e f) non  costituiscono
variazione essenziale qualora sull'intervento difforme sia  acquisita
preventivamente  l'autorizzazione  o  l'atto  di  assenso,   comunque
denominato, dell'amministrazione competente ovvero sia segnalato alla
stessa l'inizio dei lavori, secondo quanto previsto  dalla  normativa
vigente.». 
  7. Al comma 3 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004
le parole «ai sensi dell'art. 16 della  legge  regionale  n.  20  del
2000.» sono sostituite dalle seguenti:  «con  atto  di  coordinamento
tecnico.».