Art. 34 Modifiche all'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 1. Al comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono soppresse le seguenti parole: «come integrato dalla SCIA di fine lavori». 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 e' sostituita dalla seguente: «b) gli aumenti di entita' superiore al 30 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 30 per cento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 30 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprieta' anche a diversi livelli di altezza;». 3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole «e comunque superiori a 300 metri cubi» sono soppresse. 4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 e' abrogata. 5. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004, dopo le parole «decreto legislativo n. 42 del 2004» sono inserite le seguenti: «o all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)». 6. Il comma 2 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 e' sostituito dal seguente: «2. Gli interventi di cui alle lettere e) e f) non costituiscono variazione essenziale qualora sull'intervento difforme sia acquisita preventivamente l'autorizzazione o l'atto di assenso, comunque denominato, dell'amministrazione competente ovvero sia segnalato alla stessa l'inizio dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.». 7. Al comma 3 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole «ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 20 del 2000.» sono sostituite dalle seguenti: «con atto di coordinamento tecnico.».