Art. 35 
 
                      Modifiche all'art. 16-bis 
                della legge regionale n. 23 del 2004 
 
  1. Il primo periodo  del  comma  1  dell'art.  16-bis  della  legge
regionale n. 23 del 2004 e' sostituito dal  seguente:  «Nei  casi  di
attivita' edilizia libera di cui all'art. 7,  comma  4,  della  legge
regionale n. 15 del 2013 la mancata comunicazione  di  inizio  lavori
asseverata comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari  a
1000 euro, fatte salve le ipotesi di tolleranza  costruttiva  di  cui
all'art. 19-bis.». 
  2. Alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art.  16-bis  della  legge
regionale n. 23  del  2004  le  parole  «in  materia  edilizia»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 15 del 2013».