Art. 35 Modifiche all'art. 16-bis della legge regionale n. 23 del 2004 1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 23 del 2004 e' sostituito dal seguente: «Nei casi di attivita' edilizia libera di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013 la mancata comunicazione di inizio lavori asseverata comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 1000 euro, fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva di cui all'art. 19-bis.». 2. Alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole «in materia edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «n. 15 del 2013».