Art. 36 
 
                        Modifiche all'art. 17 
                della legge regionale n. 23 del 2004 
 
  1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 17 della  legge  regionale
n. 23 del 2004 le parole «500 euro» sono sostituite  dalle  seguenti:
«1000 euro». 
  2. Al comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «3 della  legge  regionale  n.  31  del  2002»  sono
sostituite dalle seguenti: «6,  comma  2,  lettera  a),  della  legge
regionale n. 15 del 2013»; 
    b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi in  cui  il
vincolo paesaggistico sia  stato  apposto  in  data  successiva  alla
realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento  di
conformita'  e'  subordinato  all'acquisizione   dell'assenso   delle
amministrazioni  preposte  alla  tutela  del  vincolo.  L'assenso  e'
espresso   con   le    modalita'    previste    per    il    rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica di cui  all'art.  146  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004.».