Art. 36 Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004 1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1000 euro». 2. Al comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «3 della legge regionale n. 31 del 2002» sono sostituite dalle seguenti: «6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013»; b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di conformita' e' subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. L'assenso e' espresso con le modalita' previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.».