Art. 37 
 
                      Modifiche all'art. 19-bis 
                della legge regionale n. 23 del 2004 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004
sono soppresse le seguenti parole «o dimensione». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del
2004 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis.   Costituiscono   inoltre   tolleranze    esecutive    le
irregolarita' geometriche  e  dimensionali  di  modesta  entita',  la
diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche  alle
finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di
titoli  abilitativi  edilizi,  a  condizione   che   non   comportino
violazione della disciplina dell'attivita' edilizia di  cui  all'art.
9, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, non  comportino  il
superamento del  limite  di  cui  al  comma  1  e  non  pregiudichino
l'agibilita'  dell'immobile.  A  tali   tolleranze   possono   essere
ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva: 
      a) il minore dimensionamento dell'edificio; 
      b) la mancata  realizzazione  di  elementi  architettonici  non
strutturali; 
      c) le irregolarita' esecutive di muri esterni ed interni  e  la
difforme ubicazione delle aperture interne; 
      d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione  di
manutenzione ordinaria; 
      e) gli errori progettuali corretti in  cantiere  e  gli  errori
materiali di rappresentazione progettuale delle opere. 
    1-ter. Nell'osservanza del principio di certezza delle  posizioni
giuridiche e di tutela dell'affidamento  dei  privati,  costituiscono
altresi' tolleranze costruttive le parziali difformita', rispetto  al
titolo abilitativo legittimamente rilasciato,  che  l'amministrazione
comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento
edilizio e che non abbia contestato come abuso  edilizio  o  che  non
abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilita' dell'immobile. E'
fatta salva la  possibilita'  di  assumere  i  provvedimenti  di  cui
all'art. 21-nonies  della  legge  n.  241  del  1990,  nei  limiti  e
condizioni ivi previste. 
    1-quater. Le tolleranze esecutive di cui  ai  commi  1,  1-bis  e
1-ter realizzate nel corso  di  precedenti  interventi  edilizi,  non
costituendo  violazioni  edilizie,  sono   dichiarate   dal   tecnico
abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e
segnalazioni  edilizie  e  rappresentate   nei   relativi   elaborati
progettuali, secondo le modalita' definite dall'atto di coordinamento
tecnico assunto ai sensi dell'art. 12, comma  4,  lettera  a),  della
legge regionale n. 15 del 2013.».