Art. 37 Modifiche all'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 1. Al comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono soppresse le seguenti parole «o dimensione». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarita' geometriche e dimensionali di modesta entita', la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attivita' edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, non comportino il superamento del limite di cui al comma 1 e non pregiudichino l'agibilita' dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva: a) il minore dimensionamento dell'edificio; b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; c) le irregolarita' esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne; d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria; e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. 1-ter. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresi' tolleranze costruttive le parziali difformita', rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilita' dell'immobile. E' fatta salva la possibilita' di assumere i provvedimenti di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste. 1-quater. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, secondo le modalita' definite dall'atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013.».