Art. 4 
 
                        Modifiche all'art. 4 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del  2013  le
parole «il titolo abilitativo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «le
CILA, le SCIA, i permessi di costruire». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013
e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Dell'avvenuta presentazione allo Sportello unico  di  una
CILA,  SCIA,  di  una  domanda  di  permesso  di  costruire,  di  una
segnalazione certificata di conformita' edilizia e di agibilita' e di
ogni  altra  istanza  segnalazione  o  comunicazione  prevista  dalla
presente legge, lo Sportello unico rilascia immediatamente, anche  in
via telematica, una ricevuta che attesta l'avvenuta  presentazione  e
indica i termini entro  i  quali  l'amministrazione  e'  tenuta,  ove
previsto,  a  rispondere   ovvero   entro   i   quali   il   silenzio
dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.  La  data
di protocollazione degli atti citati non puo' comunque essere diversa
da quella  di  effettiva  presentazione.  I  termini  entro  i  quali
l'amministrazione e' tenuta a rispondere o a svolgere i controlli  di
competenza e quelli previsti per il  formarsi  del  silenzio  assenso
decorrono comunque dalla data di ricevimento da parte dello Sportello
unico anche in caso di mancato rilascio della ricevuta o  di  tardiva
protocollazione.». 
  3. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del  2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «5. Lo Sportello unico acquisisce tramite conferenza di  servizi,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi), le autorizzazioni  e  gli  altri  atti  di  assenso,
comunque  denominati,  di  competenza   di   altre   amministrazioni,
necessari ai fini del  rilascio  del  permesso  di  costruire  o  per
l'inizio dell'attivita' edilizia subordinata a SCIA  o  a  CILA.  Nel
corso dello svolgimento della  conferenza  di  servizi  lo  Sportello
unico  acquisisce  altresi'  le  delibere  degli  organi  collegiali,
nonche' ogni altro atto di competenza  dell'amministrazione  comunale
richiesti per la realizzazione dell'intervento.  Lo  Sportello  unico
svolge la medesima attivita'  su  istanza  dei  privati  interessati,
anche prima della presentazione della  SCIA  e  della  CILA  e  della
domanda per il rilascio del permesso  di  costruire,  secondo  quanto
previsto dall'art. 4-bis.». 
  4. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013
sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Se per l'attivita' edilizia soggetta a CILA o a SCIA sono
necessarie altre SCIA o altre comunicazioni,  l'interessato  presenta
un'unica CILA o un'unica SCIA e lo  Sportello  unico  trasmette  alle
altre amministrazioni interessate la  CILA  o  la  SCIA  al  fine  di
consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla  sussistenza
dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attivita'. 
    5-ter. Lo Sportello unico svolge tutti i compiti di controllo del
progetto e  dell'opera  realizzata  secondo  quanto  stabilito  dalla
presente legge. A tal fine  il  responsabile  del  procedimento  puo'
avvalersi di incaricati  esterni  all'ente,  per  lo  svolgimento  di
attivita' preparatorie di verifica o accertamento tecnico. Il  Comune
puo' conferire tale incarico a tecnici che non  svolgono  l'attivita'
professionale nello stesso e nei comuni  contermini,  utilizzando  le
risorse di cui all'art. 29, comma 5.». 
  5. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n.
15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: «, a  norma  dell'art.
40-undecies, comma 2, della legge regionale  24  marzo  2000,  n.  20
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)». 
  6. Al comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono
soppresse le seguenti  parole:  «Ai  fini  della  presentazione,  del
rilascio o della formazione dei  titoli  abilitativi  previsti  dalla
presente legge,».