Art. 4 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole «il titolo abilitativo» sono sostituite dalle seguenti: «le CILA, le SCIA, i permessi di costruire». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 e' inserito il seguente: «4-bis. Dell'avvenuta presentazione allo Sportello unico di una CILA, SCIA, di una domanda di permesso di costruire, di una segnalazione certificata di conformita' edilizia e di agibilita' e di ogni altra istanza segnalazione o comunicazione prevista dalla presente legge, lo Sportello unico rilascia immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. La data di protocollazione degli atti citati non puo' comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. I termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta a rispondere o a svolgere i controlli di competenza e quelli previsti per il formarsi del silenzio assenso decorrono comunque dalla data di ricevimento da parte dello Sportello unico anche in caso di mancato rilascio della ricevuta o di tardiva protocollazione.». 3. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «5. Lo Sportello unico acquisisce tramite conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni, necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire o per l'inizio dell'attivita' edilizia subordinata a SCIA o a CILA. Nel corso dello svolgimento della conferenza di servizi lo Sportello unico acquisisce altresi' le delibere degli organi collegiali, nonche' ogni altro atto di competenza dell'amministrazione comunale richiesti per la realizzazione dell'intervento. Lo Sportello unico svolge la medesima attivita' su istanza dei privati interessati, anche prima della presentazione della SCIA e della CILA e della domanda per il rilascio del permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'art. 4-bis.». 4. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Se per l'attivita' edilizia soggetta a CILA o a SCIA sono necessarie altre SCIA o altre comunicazioni, l'interessato presenta un'unica CILA o un'unica SCIA e lo Sportello unico trasmette alle altre amministrazioni interessate la CILA o la SCIA al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attivita'. 5-ter. Lo Sportello unico svolge tutti i compiti di controllo del progetto e dell'opera realizzata secondo quanto stabilito dalla presente legge. A tal fine il responsabile del procedimento puo' avvalersi di incaricati esterni all'ente, per lo svolgimento di attivita' preparatorie di verifica o accertamento tecnico. Il Comune puo' conferire tale incarico a tecnici che non svolgono l'attivita' professionale nello stesso e nei comuni contermini, utilizzando le risorse di cui all'art. 29, comma 5.». 5. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: «, a norma dell'art. 40-undecies, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)». 6. Al comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: «Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge,».