Art. 5 Inserimento dell'art. 4-bis della legge regionale n. 15 del 2013 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni). - 1. Prima della presentazione della CILA, della SCIA o della domanda per il rilascio del permesso di costruire i privati interessati possono richiedere allo Sportello unico di acquisire, attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. 2. L'istanza del privato interessato deve essere corredata della documentazione essenziale individuata dalla modulistica edilizia unificata, ed in particolare: a) degli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare; b) della dichiarazione asseverata dal progettista nonche' delle SCIA, comunicazioni, attestazioni e asseverazioni necessarie per l'inizio dei lavori; c) della documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il rilascio delle autorizzazioni e degli altri di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento. 3. L'incompletezza della documentazione essenziale, di cui al comma 2, determina l'improcedibilita' della istanza che viene comunicata all'interessato entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della istanza stessa. 4. La conferenza di servizi si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, di norma, in forma semplificata. Nell'ambito della conferenza di servizi, lo Sportello unico accerta altresi' la conformita' dell'intervento proposto alla disciplina dell'attivita' edilizia di cui all'art. 9, comma 3, e, a tale scopo, invita a partecipare alla conferenza di servizi anche le amministrazioni competenti, secondo la normativa di settore, ad effettuare il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'intervento edilizio. Nel corso dello svolgimento della conferenza di servizi lo Sportello unico acquisisce altresi' le delibere degli organi collegiali, nonche' ogni altro atto di competenza dell'amministrazione comunale richiesti per la realizzazione dell'intervento. 5. Lo Sportello unico comunica ai privati interessati la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con l'invito a presentare, a pena di decadenza, entro un congruo termine comunque non superiore a sessanta giorni, la CILA, la SCIA o la domanda di rilascio del permesso di costruire, corredata unicamente: a) dell'asseverazione del professionista abilitato circa la conformita' dell'intervento alla determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi; b) degli elaborati progettuali dell'intervento edilizio da realizzare, con le eventuali modifiche necessarie per conformare l'intervento alle condizioni e prescrizioni indicate nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi. 6. Lo sportello unico, nei venti giorni successivi alla presentazione della CILA, della SCIA o della domanda di rilascio del permesso di costruire, provvede al controllo unicamente della rispondenza del progetto presentato alla determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi e, nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, al conseguente rilascio del medesimo titolo abilitativo. Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta. Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine. 7. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 6, rimane salva la possibilita' per il Comune di assumere, in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990: a) nel caso di CILA o di SCIA, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi; b) nel caso di permesso di costruire, l'annullamento in autotutela dello stesso, anche formatosi in modo tacito.».