Art. 5 
 
                     Inserimento dell'art. 4-bis 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013  e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 4-bis (Acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre
amministrazioni). - 1. Prima della presentazione  della  CILA,  della
SCIA o della domanda per il rilascio  del  permesso  di  costruire  i
privati  interessati  possono  richiedere  allo  Sportello  unico  di
acquisire, attraverso la convocazione di una conferenza  di  servizi,
le autorizzazioni e gli altri atti di  assenso  comunque  denominati,
necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. 
  2. L'istanza del privato interessato deve  essere  corredata  della
documentazione  essenziale  individuata  dalla  modulistica  edilizia
unificata, ed in particolare: 
    a) degli elaborati progettuali previsti per l'intervento  che  si
intende realizzare; 
    b) della dichiarazione asseverata dal progettista  nonche'  delle
SCIA, comunicazioni,  attestazioni  e  asseverazioni  necessarie  per
l'inizio dei lavori; 
    c) della documentazione richiesta dalla disciplina di settore per
il rilascio delle autorizzazioni e degli altri di  assenso,  comunque
denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento. 
  3. L'incompletezza della documentazione essenziale, di cui al comma
2, determina l'improcedibilita' della istanza  che  viene  comunicata
all'interessato entro dieci  giorni  lavorativi  dalla  presentazione
della istanza stessa. 
  4. La conferenza di servizi si svolge secondo quanto previsto dagli
articoli 14 e seguenti della legge n. 241  del  1990,  di  norma,  in
forma semplificata.  Nell'ambito  della  conferenza  di  servizi,  lo
Sportello  unico  accerta  altresi'  la  conformita'  dell'intervento
proposto alla disciplina dell'attivita' edilizia di cui  all'art.  9,
comma 3, e, a tale scopo, invita a  partecipare  alla  conferenza  di
servizi anche le amministrazioni competenti, secondo la normativa  di
settore, ad effettuare il controllo della sussistenza dei requisiti e
dei presupposti per  lo  svolgimento  dell'intervento  edilizio.  Nel
corso dello svolgimento della  conferenza  di  servizi  lo  Sportello
unico  acquisisce  altresi'  le  delibere  degli  organi  collegiali,
nonche' ogni altro atto di competenza  dell'amministrazione  comunale
richiesti per la realizzazione dell'intervento. 
  5.  Lo  Sportello  unico  comunica  ai   privati   interessati   la
determinazione motivata di conclusione positiva della  conferenza  di
servizi, con l'invito a presentare, a pena  di  decadenza,  entro  un
congruo termine comunque non superiore a sessanta giorni, la CILA, la
SCIA o la domanda di rilascio del permesso  di  costruire,  corredata
unicamente: 
    a)  dell'asseverazione  del  professionista  abilitato  circa  la
conformita'   dell'intervento   alla   determinazione   motivata   di
conclusione positiva della conferenza di servizi; 
    b)  degli  elaborati  progettuali  dell'intervento  edilizio   da
realizzare, con le  eventuali  modifiche  necessarie  per  conformare
l'intervento  alle   condizioni   e   prescrizioni   indicate   nella
determinazione conclusiva della conferenza di servizi. 
  6.  Lo  sportello  unico,  nei   venti   giorni   successivi   alla
presentazione della CILA, della SCIA o della domanda di rilascio  del
permesso  di  costruire,  provvede  al  controllo  unicamente   della
rispondenza del progetto presentato  alla  determinazione  conclusiva
positiva della conferenza  di  servizi  e,  nel  caso  di  interventi
soggetti  a  permesso  di  costruire,  al  conseguente  rilascio  del
medesimo titolo  abilitativo.  Decorso  inutilmente  il  termine  per
l'assunzione del provvedimento finale, la  domanda  di  rilascio  del
permesso   di   costruire   si   intende    accolta.    Su    istanza
dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione  circa
l'avvenuta formazione  del  titolo  abilitativo  per  decorrenza  del
termine. 
  7. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 6, rimane  salva
la  possibilita'  per  il  Comune  di  assumere,  in  presenza  delle
condizioni previste dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990: 
    a) nel caso di CILA o di SCIA,  i  provvedimenti  di  divieto  di
prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi; 
    b)  nel  caso  di  permesso  di  costruire,   l'annullamento   in
autotutela dello stesso, anche formatosi in modo tacito.».