Art. 7 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) dopo le parole «beni paesaggistici» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)». b) alla lettera b) dopo le parole «sottoposti a» e' inserita la seguente: «CILA,». c) alla lettera c) le parole «Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento edilizio». 2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola «RUE» e' sostituita dalle seguenti: «regolamento edilizio».