Art. 7 
 
                        Modifiche all'art. 6 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 15 del 2013 sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a)  dopo  le  parole  «beni  paesaggistici»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  ad   esclusione   delle   autorizzazioni
paesaggistiche semplificate di cui all'art. 146, comma 9, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)». 
    b) alla lettera b) dopo le parole «sottoposti a» e'  inserita  la
seguente: «CILA,». 
    c) alla lettera c) le parole «Regolamento urbanistico ed edilizio
(RUE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento edilizio». 
  2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 15 del  2013  la
parola «RUE» e' sostituita dalle seguenti: «regolamento edilizio».