Art. 8 
 
                        Modifiche all'art. 7 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale
n. 15 del 2013 e' inserita la seguente: 
    «a-bis) gli interventi di installazione  delle  pompe  di  calore
aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;». 
  2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del  2013  le
parole «inizio dei» sono sostituite dalla seguente: «avvio». 
  3. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013 sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a)  le  opere  di  manutenzione  straordinaria,  di   restauro
scientifico, di  restauro  e  risanamento  conservativo  e  le  opere
interne alle costruzioni, qualora  non  modifichino  le  destinazioni
d'uso delle costruzioni  e  delle  singole  unita'  immobiliari,  non
riguardino le  parti  strutturali  dell'edificio  o  siano  prive  di
rilevanza per la pubblica incolumita' ai fini sismici e  non  rechino
comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;»; 
    b) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: 
      «c-bis) le opere pertinenziali non  classificabili  come  nuova
costruzione ai sensi della lettera g.6)  dell'Allegato,  qualora  non
riguardino le  parti  strutturali  dell'edificio  o  siano  prive  di
rilevanza per la pubblica incolumita' ai fini sismici e  non  rechino
comunque pregiudizio alla statica dell'edificio; 
      c-ter) le recinzioni e muri di cinta e le cancellate; 
      c-quater) gli interventi di demolizione parziale e integrale di
manufatti edilizi; 
      c-quinquies) il recupero e il  risanamento  delle  aree  libere
urbane e gli interventi di rinaturalizzazione; 
      c-sexies) i  significativi  movimenti  di  terra  di  cui  alla
lettera m) dell'Allegato; 
      c-septies) le serre  stabilmente  infisse  al  suolo,  tra  cui
quelle  in  muratura,  funzionali  allo  svolgimento   dell'attivita'
agricola; 
      c-octies) ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli
elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli  articoli  10,
13 e 17.». 
  4. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013 sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel secondo periodo sono soppresse le seguenti parole:  «e  da
una relazione tecnica»; 
    b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  5. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013
e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Fuori dai casi di cui al comma  7,  entro  cinque  giorni
lavorativi successivi alla presentazione  della  CILA,  lo  Sportello
unico controlla  la  completezza  della  documentazione.  Nei  trenta
giorni successivi, lo Sportello unico verifica, per un  campione  non
inferiore al 10 per cento delle pratiche presentate,  la  sussistenza
dei requisiti e dei presupposti richiesti  dalla  normativa  e  dagli
strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi.». 
  6. Il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del  2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo
della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine
dei lavori e della trasmissione  allo  Sportello  unico  della  copia
degli atti  di  aggiornamento  catastale,  nei  casi  previsti  dalle
vigenti  disposizioni,  e   delle   certificazioni   degli   impianti
tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i
medesimi interventi non e' richiesta la segnalazione  certificata  di
conformita' edilizia e  di  agibilita'  di  cui  all'art.  23.  Nella
comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalita'
di cui al comma 5, secondo periodo, le eventuali varianti al progetto
originario apportate in corso d'opera, le quali  sono  ammissibili  a
condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi
4 e 7.». 
  7. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del  2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «7. Gli interessati, prima dell'inizio  dell'attivita'  edilizia,
possono   richiedere   allo    Sportello    unico    di    provvedere
all'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di  assenso,
comunque denominati, necessari secondo la normativa  vigente  per  la
realizzazione  dell'intervento  edilizio,  secondo  quanto   previsto
dall'art. 4-bis.».