Art. 9 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 15 del 2013 1. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 15 del 2013 e' abrogato. 2. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 15 del 2013 e' sostituito dal seguente: «6. L'efficacia dei titoli abilitativi e' sospesa nei casi di cui all'art. 90, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e nei casi di cui all'art. 32, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalita' e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile).».