Art. 9 
 
                        Modifiche all'art. 9 
                della legge regionale n. 15 del 2013 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 15 del  2013  e'
abrogato. 
  2. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 15 del  2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. L'efficacia dei titoli abilitativi e' sospesa nei casi di cui
all'art. 90, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e  nei
casi di cui all'art. 32, comma 1, della legge  regionale  28  ottobre
2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalita' e  per  la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile).».