Allegato Regolamento recante criteri e modalita' di finanziamento dell'attivita' dei Punti di ascolto di cui alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro). (Omissis). Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro) favorisce l'attivita' di centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di ascolto. 2. Il sostegno ai Punti di ascolto, accreditati secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2005, e' attuato attraverso il finanziamento dell'attivita' svolta annualmente dagli stessi, nei termini e con le modalita' previsti dal presente regolamento. 3. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, definisce, in particolare: a) le modalita' di presentazione delle domande di finanziamento dei Punti di ascolto accreditati; b) i requisiti specifici dei soggetti da cui Punti di ascolto sono attivati e gestiti; c) i contenuti minimi delle convenzioni tra i predetti soggetti; d) la tipologia delle spese ammissibili a finanziamento; e) il numero massimo di Punti di ascolto finanziabili; f) la durata e l'intensita' del finanziamento. Art. 2. Requisiti dei soggetti da cui Punti di ascolto sono attivati e gestiti 1. Gli enti locali di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 7/2005 sono individuati nei comuni e nelle unioni territoriali intercomunali della Regione. 2. Le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 7/2005 devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritti al registro generale del volontariato organizzato o al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui rispettivamente agli articoli 5 e 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale); b) avere, tra le proprie finalita' istituzionali, la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale; c) affidabilita' del legale rappresentante e dei componenti dell'organo esecutivo i quali, all'atto della presentazione della domanda, non devono: 1) aver subito condanne definitive per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione; 2) avere, nei cinque anni precedenti, patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione; d) rispettare le prescrizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in materia di obblighi previdenziali ed assicurativi, sicurezza sul lavoro, pari opportunita', nonche' tutela delle condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 2087 del codice civile; e) aver maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro e aver istaurato, mediante partecipazione a progetti, stipulazioni di convenzioni, protocolli d'intesa, promozione di convegni, seminari e corsi di formazione, consolidate interrelazioni con il territorio e reti attive di collaborazione con referenti qualificati, tecnici e scientifici, in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro; f) avvalersi o collaborare con personale qualificato con pluriennale e comprovata competenza nella materia delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro. 3. Le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 7/2005 devono possedere i seguenti requisiti: a) essere dotati di un atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che contenga l'indicazione della sede legale; b) essere dotati di uno statuto o altro accordo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che espliciti, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'ente, l'associazione o l'organizzazione assume: 1) l'attribuzione della rappresentanza legale, la struttura organizzativa del soggetto e i livelli di organizzazione territoriale, tra i quali risulti che almeno una sede operativa e' compresa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia; 2) l'assenza dello scopo di lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili, sia nel corso della vita, sia all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente, associazione od organizzazione; c) affidabilita' del legale rappresentante e dei componenti dell'organo esecutivo e degli organi statutari che, all'atto della presentazione della domanda, non devono: 1) aver subito condanne definitive per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione; 2) avere, nei cinque anni precedenti, patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione; d) rispettare le prescrizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in materia di obblighi previdenziali ed assicurativi, sicurezza sul lavoro, pari opportunita', nonche' tutela delle condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 2087 del codice civile; e) aver maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro e aver istaurato, mediante partecipazione a progetti, stipulazioni di convenzioni, protocolli d'intesa, promozione di convegni, seminari e corsi di formazione, consolidate interrelazioni con il territorio e reti attive di collaborazione con referenti qualificati, tecnici e scientifici, in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro; f) avvalersi o collaborare con personale qualificato con pluriennale e comprovata competenza nella materia delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro. 4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge, non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettere a) e b), purche' partecipanti al tavolo della concertazione generale regionale in materia di lavoro secondo il protocollo di concertazione sottoscritto tra la Regione e le parti sociali il 12 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 3. Contenuti minimi delle convenzioni 1. Le convenzioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 7/2005 sono sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che attivano e gestiscono i Punti di ascolto e devono prevedere: a) l'individuazione del soggetto, tra quelli che attivano e gestiscono il Punto di ascolto, da cui il Punto di ascolto dipende, cui sono attribuite la titolarita' degli atti del Punto di ascolto e la relativa responsabilita', denominato «soggetto da cui il Punto di ascolto dipende»; b) l'individuazione del soggetto, tra quelli che attivano e gestiscono il Punto di ascolto, che presenta la domanda di finanziamento ai sensi del presente regolamento e che costituisce referente e beneficiario unico per l'Amministrazione regionale in relazione al finanziamento stesso; c) la descrizione dettagliata dei contributi forniti all'attivita' del Punto di ascolto da parte di ciascun soggetto firmatario della convenzione, con l'evidenza della quantificazione economica nel caso di contributi in denaro; d) la durata minima della convenzione, non inferiore alla durata prevista per il periodo di finanziamento del Punto di ascolto. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono altresi' prevedere, da parte dell'ente locale di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 7/2005, la compartecipazione alla gestione del Punto di ascolto attraverso la messa a disposizione dei locali necessari allo svolgimento dell'attivita' dello stesso. Art. 4. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili al finanziamento ai sensi del presente regolamento esclusivamente le seguenti tipologie di spesa, sostenute per il funzionamento del Punto di ascolto: a) gli emolumenti erogati alle tre figure professionali che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e), della legge regionale n. 7/2005, costituiscono l'equipe multidisciplinare; b) gli emolumenti erogati a operatori esperti impiegati nella realizzazione dell'attivita' del Punto di ascolto; c) le spese per lo svolgimento di attivita' divulgativa e promozionale, nei termini di cui al comma 2. 2. Rientrano nelle spese per attivita' divulgativa e promozionale le spese pubblicitarie, di affissione e di stampa e diffusione dei materiali prodotti, ivi compresi gli oneri ad esse connessi, ad esclusione delle spese di rappresentanza. 3. Ai fini dell'ammissibilita', le spese devono: a) riferirsi all'attivita' finanziata; b) essere riferite al periodo di durata dell'attivita' finanziata, come definito nell'art. 6, comma 1; c) essere totalmente pagate entro il termine di presentazione del rendiconto; d) essere sostenute dai soggetti che attivano e gestiscono il Punto di ascolto; e) rispettare le soglie massime e minime previste dall'art. 6, commi 3, 5, 6 e 7. Art. 5. Numero massimo di Punti di ascolto finanziabili 1. Il numero massimo di Punti di ascolto finanziabili ai sensi del presente regolamento e' calcolato, con arrotondamento per eccesso o difetto, in ragione di uno ogni trecentomila cittadini residenti sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. 2. L'integrale finanziamento del numero dei Punti di ascolto di cui al comma 1 e' subordinato alla disponibilita' delle risorse finanziarie allocate annualmente dal bilancio regionale. Art. 6. Durata e intensita' del finanziamento 1. Il finanziamento concesso ai sensi del presente regolamento ha durata annuale, con decorrenza dal primo aprile di ciascun anno. 2. L'intensita' del finanziamento e' graduata nelle seguenti fasce, determinate tenendo conto della potenziale attivita' prevista dai Punti di ascolto nell'annualita' per la quale e' chiesto il finanziamento e accessibili sulla base dell'attivita' pregressa del Punto di ascolto, definita con le modalita' previste al comma 7: a) Fascia 1: finanziamento pari a 25.000 euro; b) Fascia 2: finanziamento pari a 40.000 euro; c) Fascia 3: finanziamento pari a 50.000 euro; d) Fascia 4: finanziamento pari a 60.000 euro. 3. Allo scopo di assicurare l'adeguato funzionamento dei Punti di ascolto, l'ammontare di ciascuna fascia e' a sua volta articolato: a) in soglie massime di finanziamento, per gli emolumenti erogati alle tre figure professionali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), a cui sono correlati valori minimi di attivita' lavorativa da assicurare per ciascuna figura professionale, secondo quanto previsto dal comma 5; b) in soglie massime di finanziamento per gli emolumenti erogati agli operatori esperti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b); c) in soglie massime di finanziamento per le spese connesse allo svolgimento dell'attivita' divulgativa e promozionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera c). 4. Gli importi relativi alle soglie massime di finanziamento per tipologia di spesa di cui al comma 3 sono indicate nell'allegato A. In caso di mancato raggiungimento delle soglie massime di finanziamento per tipologia di spesa, gli importi residui non sono imputabili ad altra tipologia di spesa. 5. I valori minimi di attivita' lavorativa correlati alle soglie massime di finanziamento per gli emolumenti erogati alle tre figure professionali di cui al comma 3, lettera a), sono espressi in importi minimi di compenso annuo e sono indicati nell'allegato B. 6. Gli emolumenti erogati alle tre figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare sono riconosciuti in misura massima corrispondente ad ottanta euro lordi per ogni ora di lavoro effettuata dal singolo professionista nell'ambito del Punto di ascolto. 7. Per l'accesso a ciascuna delle fasce di finanziamento di cui al comma 2 e' necessario dimostrare il possesso, da parte del Punto di ascolto, di tutti gli specifici requisiti minimi indicati nell'allegato C, riferiti all'attivita' svolta dal Punto di ascolto nell'anno solare precedente la richiesta e relativi a: a) numero minimo di utenti per i quali e' stata effettuata e conclusa la sola fase di prima accoglienza; b) numero minimo di utenti per i quali sono stati effettuati e conclusi percorsi successivi alla fase di prima accoglienza, comprendenti almeno un colloquio di approfondimento con una della figure professionali; c) numero di colloqui effettuati con l'utenza, singolarmente o congiuntamente, dai professionisti di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 7/2005. 8. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, nel corso dell'annualita' di finanziamento deve essere assicurato per ciascuna fascia un orario di apertura al pubblico del Punto di ascolto nella misura minima cosi' definita: a) Fascia 1: almeno 8 ore medie settimanali; b) Fascia 2: almeno 12 ore medie settimanali; c) Fascia 3: almeno 18 ore medie settimanali; d) Fascia 4: almeno 22 ore medie settimanali. 9. Le ore medie settimanali sono calcolate sulla base annuale, con riferimento a un numero convenzionale complessivo di 45 settimane. 10. La verifica del rispetto delle soglie massime e minime di spesa di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, nonche' la verifica dell'orario minimo di apertura al pubblico di cui al comma 8, e' effettuata in sede di rendicontazione. Art. 7. Modalita' di presentazione delle domande di finanziamento 1. La domanda di finanziamento dei Punti di ascolto e' presentata mediante consegna a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata, dal soggetto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, a pena di inammissibilita', entro il 20 gennaio di ciascun anno. 2. Nella domanda e' indicata la fascia di finanziamento di cui all'art. 6, comma 2, per cui viene richiesto il finanziamento. In caso di mancata indicazione la domanda si intende riferita alla fascia 1. 3. Con decreto del direttore dell'ufficio competente della Direzione centrale competente in materia di lavoro, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda ed i relativi allegati. Art. 8. Istruttoria e concessione del finanziamento 1. Il finanziamento e' concesso entro settanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con procedura valutativa, secondo le modalita' del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. 2. L'ufficio competente provvede all'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, ivi compresi i requisiti minimi e massimi previsti per ciascuna fascia di finanziamento ai sensi dell'art. 6, anche attraverso l'acquisizione di un parere da parte del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2005, ai sensi del comma 3. 3. Al fine di completare l'istruttoria, l'ufficio competente trasmette la documentazione sull'attivita' svolta in relazione alle domande di finanziamento ritenute formalmente ammissibili al Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2005, il quale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c), della medesima legge, rende un parere sull'attivita' svolta da ciascun Punto di ascolto, cosi' come dimostrata agli atti. 4. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, l'ufficio competente ne da' comunicazione al soggetto richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a venti giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda e' respinta qualora il termine assegnato decorra inutilmente. 5. Qualora, in sede istruttoria, si accerti il possesso da parte del Punto di ascolto per cui viene richiesto il finanziamento, nell'anno solare precedente la richiesta, di requisiti corrispondenti a una fascia di finanziamento inferiore rispetto a quella indicata nella domanda, quest'ultima si intende riferita alla fascia per cui sono accertati i requisiti. In caso di impossibilita' di dimostrazione dei requisiti, la domanda si intende riferita alla fascia 1. 6. L'ufficio competente, prima della formale adozione dell'eventuale provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 7. Esaurita la valutazione delle domande di finanziamento ritenute ammissibili, l'ufficio competente elabora una graduatoria delle domande ammissibili, dando priorita' alle domande riferite alle fasce corrispondenti ad un livello di finanziamento piu' elevato. In caso di parita' di collocazione nella fascia di finanziamento, e' data priorita' alle domande relative a Punti di ascolto per cui risulti piu' alto il valore di cui all'art. 6, comma 7, lettera c); in caso di ulteriore parita' si tiene conto del valore di cui all'art. 6, comma 7, lettera b). 8. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica a ciascun richiedente: a) l'ammissibilita' della domanda e la concessione del finanziamento; b) l'ammissibilita' della domanda e la contestuale impossibilita' di finanziamento per mancata copertura finanziaria o per superamento del numero massimo di Punti di ascolto finanziabili; c) l'inammissibilita' della domanda, con le relative motivazioni. 9. La concessione e' disposta sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con la possibilita' di disporre un finanziamento parziale a favore del beneficiario per il quale le risorse disponibili non riescano a coprire l'intero importo della fascia di finanziamento di cui all'art. 6, comma 2. In tal caso, gli importi relativi alle soglie massime di finanziamento per tipologia di spesa e ai valori minimi di attivita' lavorativa indicati negli allegati A e B sono rideterminati in proporzione all'ammontare del finanziamento concesso. Qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da revoche o rinunce ai contributi concessi, l'ufficio competente dispone l'eventuale integrazione del finanziamento parziale concesso, provvedendo, nel caso, allo scorrimento della graduatoria. Art. 9. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento 1. Il finanziamento e' erogato dietro richiesta del soggetto beneficiario, trasmessa all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla conclusione dell'annualita' di finanziamento, corredata da: a) la rendicontazione delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, effettuata ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000, articolata per tipologia di spesa ammissibile e con la specificazione delle singole voci di spesa e del dettaglio orario mensile delle attivita' svolte dai professionisti e dagli operatori esperti del Punto di ascolto nel corso dell'annualita' di finanziamento; b) il dettaglio settimanale degli orari di apertura al pubblico del Punto di ascolto nel corso dell'annualita' di finanziamento. 2. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne da' comunicazione al beneficiario, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a venti giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il finanziamento e' revocato. 3. L'importo del finanziamento concesso e' rideterminato qualora le spese rendicontate per singole tipologie di spesa siano inferiori alle soglie massime previste nell'allegato A. 4. Qualora sia accertato che gli importi minimi di compenso annuo delle figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare siano inferiori ai valori minimi previsti nell'allegato B per la fascia per cui e' stato concesso il finanziamento, la relativa parte di finanziamento e' rideterminata proporzionalmente al numero di ore effettivamente svolte, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera a) e all'art. 6, comma 6. 5. Qualora siano rendicontate spese per gli emolumenti erogati alle tre figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare in misura superiore a quella prevista dall'art. 6, comma 6, il relativo importo e' liquidato, ai fini della erogazione del finanziamento, nella misura massima prevista dallo stesso. 6. Qualora non sia dimostrata l'apertura al pubblico nelle misure minime previste dal comma 5 per la fascia per cui e' stato ottenuto il finanziamento, l'importo concesso e' rideterminato in riduzione nella misura del cinque per cento rispetto al valore della fascia, e sono rideterminati nella stessa misura le soglie massime di spesa di cui all'allegato A nonche' gli importi minimi di compenso annuo delle figure professionali che costituiscono l'equipe multidisciplinare di cui all'allegato B. 7. Il contributo e' erogato a seguito dell'esame della rendicontazione. Art. 10. Erogazione del finanziamento in via anticipata 1. Su richiesta del beneficiario, il finanziamento puo' essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento del contributo concesso. Art. 11. Cause di revoca del contributo concesso 1. La concessione del finanziamento e' revocata qualora: a) il beneficiario rinunci al finanziamento; b) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, comma 1; c) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'art. 9, comma 2. Art. 12. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente puo' disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Art. 13. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. Art. 14. Disposizioni transitorie 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 7/2005, la domanda di finanziamento e' riferita ai Punti di ascolto accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347 (Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto»). 2. Fino alla completa soppressione delle province ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali numeri 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2005 e 10/2016) tra gli enti locali di cui all'art. 2, comma 2, sono ricomprese le province. 3. Per le domande di finanziamento a valere per l'anno 2017, la domanda di finanziamento e' presentata esclusivamente in relazione a Punti di ascolto accreditati gia' finanziati ai sensi della legge regionale n. 7/2005 nell'anno 2016. La domanda e' presentata dai soggetti da cui il Punto di ascolto e' costituito e dipende, individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 347/2006, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, Il Presidente: Serracchiani.