(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 17 del 12 aprile 2017) Il Consiglio regionale ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'art. 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2017/2019), e' sostituito dal seguente: «1. Limitatamente al 2017, al fine di sostenere il comparto agricolo regionale, penalizzato dai ritardi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel pagamento delle misure a superficie e della misura del benessere animale di cui al Programma di sviluppo rurale 2014/2020, la Regione assicura il finanziamento, sotto forma di anticipazione, fino al 100 per cento del relativo importo, dell'indennita' compensativa, dei pagamenti agro-climatico-ambientali, dei pagamenti per l'agricoltura biologica, dell'indennita' Natura 2000 e dei pagamenti per il benessere animale spettanti agli agricoltori con riferimento alla campagna 2015 e, fino al 60 per cento, con riferimento alla campagna 2016, sulla base della certificazione rilasciata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (AREA VdA), al netto di eventuali debiti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, a condizione che l'importo concedibile a titolo di anticipazione, per ciascuna campagna, sia complessivamente almeno pari a euro 2.000.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 24/2016, e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, se l'anticipazione concedibile risulta di importo superiore all'importo del debito, comprensivo di interessi, non ancora estinto dal richiedente nei confronti di AREA VdA per le anticipazioni dei premi a valere sulle annualita' 2007, 2008 e 2009, relativi al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, l'anticipazione e' direttamente erogata al richiedente per l'importo eccedente il debito residuo nei confronti di AREA VdA e, per la restante parte, e' utilizzata per la previa estinzione del predetto debito mediante pagamento diretto, da parte della Regione, ad AREA VdA.». 3. Il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 24/2016 e' sostituito dal seguente: «3. L'erogazione dell'anticipazione e', inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione per l'importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concedibile e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da Finaosta S.p.a. L'anticipazione deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AREA VdA dell'esito istruttorio negativo o dell'inammissibilita' della domanda di adesione alla misura e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 30 giugno 2018.». 4. Al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 24/2016, dopo le parole: «Le modalita'» sono inserite le seguenti: «e i termini».