(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
             della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 
                      n. 17 del 12 aprile 2017) 
 
  Il Consiglio regionale ha approvato; 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Modificazioni all'art. 23 della legge regionale 
                       21 dicembre 2016, n. 24 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 21 dicembre  2016,
n. 24 (Legge di stabilita' regionale per il triennio  2017/2019),  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Limitatamente  al  2017,  al  fine  di  sostenere  il  comparto
agricolo regionale,  penalizzato  dai  ritardi  dell'Agenzia  per  le
erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  nel  pagamento  delle  misure  a
superficie e della misura del benessere animale di cui  al  Programma
di sviluppo rurale 2014/2020, la Regione assicura  il  finanziamento,
sotto forma di anticipazione, fino al  100  per  cento  del  relativo
importo,     dell'indennita'     compensativa,     dei      pagamenti
agro-climatico-ambientali, dei pagamenti per l'agricoltura biologica,
dell'indennita' Natura 2000 e dei pagamenti per il benessere  animale
spettanti agli agricoltori con riferimento alla campagna 2015 e, fino
al 60 per cento, con riferimento alla campagna 2016, sulla base della
certificazione rilasciata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (AREA
VdA),  al  netto  di  eventuali  debiti  nei  confronti  dell'INPS  e
dell'INAIL, a  condizione  che  l'importo  concedibile  a  titolo  di
anticipazione, per ciascuna  campagna,  sia  complessivamente  almeno
pari a euro 2.000.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale  n.  24/2016,
e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, se l'anticipazione  concedibile
risulta di importo superiore all'importo del debito,  comprensivo  di
interessi, non ancora estinto dal richiedente nei confronti  di  AREA
VdA per le anticipazioni dei premi a valere  sulle  annualita'  2007,
2008 e 2009, relativi al  Programma  di  sviluppo  rurale  2007/2013,
l'anticipazione e' direttamente erogata al richiedente per  l'importo
eccedente il debito residuo nei confronti  di  AREA  VdA  e,  per  la
restante parte, e' utilizzata per la previa estinzione  del  predetto
debito mediante pagamento diretto, da parte della  Regione,  ad  AREA
VdA.». 
  3. Il comma 3 dell'art. 23 della  legge  regionale  n.  24/2016  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. L'erogazione dell'anticipazione  e',  inoltre,  subordinata  al
riconoscimento da parte del beneficiario  del  debito  nei  confronti
della   Regione   per    l'importo    corrispondente    all'ammontare
dell'anticipazione   concedibile   e   all'impegno   ad   estinguere,
contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali  anticipazioni
bancarie in essere, a  valere  sui  medesimi  crediti,  garantite  da
Finaosta S.p.a. L'anticipazione deve essere restituita,  senza  oneri
aggiuntivi   a   carico   dell'agricoltore,   entro   trenta   giorni
dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione  da
parte   di   AREA   VdA    dell'esito    istruttorio    negativo    o
dell'inammissibilita' della domanda di adesione  alla  misura  e,  in
caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte  di
AGEA, entro il 30 giugno 2018.». 
  4. Al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n.  24/2016,  dopo
le parole: «Le modalita'» sono inserite le seguenti: «e i termini».