Art. 2 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. La proroga dei termini per la restituzione  delle  anticipazioni
disposta ai sensi dell'art. 23, comma 3, secondo periodo, della legge
regionale n. 24/2016,  come  sostituito  dall'art.  1,  comma  3,  si
applica anche alle anticipazioni gia' concesse alla data  di  entrata
in vigore della presente legge.