Art. 2 Disposizione transitoria 1. La proroga dei termini per la restituzione delle anticipazioni disposta ai sensi dell'art. 23, comma 3, secondo periodo, della legge regionale n. 24/2016, come sostituito dall'art. 1, comma 3, si applica anche alle anticipazioni gia' concesse alla data di entrata in vigore della presente legge.