Art. 3 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1.  I  maggiori  finanziamenti  derivanti  dall'applicazione  della
presente legge trovano copertura e limite nell'importo costituente la
dotazione del fondo temporaneo istituito ai sensi dell'art. 23, comma
5, della legge regionale n. 24/2016.