Art. 13 
 
                        Modifiche all'art. 16 
                    della legge regionale 10/2004 
 
  1. La lettera e) del comma 2 dell'art.  16  della  legge  regionale
10/2004 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'  sostituita
dalla seguente: 
  «e) fruisca di  un  ISEE  superiore  al  limite  stabilito  per  la
permanenza nel rapporto di assegnazione. E' consentito il superamento
di tale limite per non piu' di cinque anni consecutivi. Nell'anno  in
cui si verifica tale condizione l'assegnatario corrisponde il  canone
massimo previsto per l'edilizia residenziale pubblica maggiorato  del
50 per cento;». 
  2. Alla lettera j) del comma 2 dell'art. 16 della  legge  regionale
10/2004  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le   parole:
«ripetutamente  inadempiente»,  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«inadempiente per due anni consecutivi».