Art. 15 
 
                        Modifica all'art. 21 
                    della legge regionale 10/2004 
 
  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 della  legge  regionale
10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «anche
mediante la riqualificazione del patrimonio ovvero la  configurazione
di operazioni di investimento i  cui  proventi  sono  da  ridestinare
all'E.R.P.»,   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dell'edilizia
residenziale sociale».