Art. 15 Modifica all'art. 21 della legge regionale 10/2004 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «anche mediante la riqualificazione del patrimonio ovvero la configurazione di operazioni di investimento i cui proventi sono da ridestinare all'E.R.P.», sono sostituite dalle seguenti: «dell'edilizia residenziale sociale».