Art. 17 Modifica all'art. 7 della legge regionale 38/2007 1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «2-bis. Il servizio pubblico di intermediazione locativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera j-bis), e' esercitato dalle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (A.R.T.E.) nei rispettivi ambiti territoriali di competenza.».