Art. 17 
 
                         Modifica all'art. 7 
                    della legge regionale 38/2007 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 7  della  legge  regionale  38/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il servizio pubblico di  intermediazione  locativa  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera  j-bis),  e'  esercitato  dalle  Aziende
Regionali  Territoriali  per  l'Edilizia  (A.R.T.E.)  nei  rispettivi
ambiti territoriali di competenza.».