Art. 18 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge gli enti gestori procedono all'attivazione del sistema  di  cui
all'art. 13, comma 5-ter, della legge regionale 10/2004 come inserito
dall'art. 11 della presente legge. 
  2. Le disposizioni di cui  all'art.  8-bis  della  legge  regionale
10/2004,  come  introdotte  dall'art.  6  della  presente  legge,  si
applicano ai nuclei familiari gia' assegnatari di alloggi  di  E.R.P.
alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere  dal
1° settembre 2019. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 6 giugno 2017 
 
                                TOTI 
 
(Omissis).