Art. 18 Norma transitoria 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti gestori procedono all'attivazione del sistema di cui all'art. 13, comma 5-ter, della legge regionale 10/2004 come inserito dall'art. 11 della presente legge. 2. Le disposizioni di cui all'art. 8-bis della legge regionale 10/2004, come introdotte dall'art. 6 della presente legge, si applicano ai nuclei familiari gia' assegnatari di alloggi di E.R.P. alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dal 1° settembre 2019. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 6 giugno 2017 TOTI (Omissis).